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Udienza del 10.3.2000

Stato

Presidente: MARIO D'ANDRIA
Giudice a Latere: STEFANO PETITTI
Pubblico Ministero: FRANCESCO CAPORALE
Cancelleria: ORIETTA CALIANDRO

UDIENZA DEL 10.3.2000
RINVIO AL 30.03.2000




PRESIDENTE: RIVEROS OMAR SANTIAGO non è presente, chi lo difende? Per RIVEROS chi c'è?

VOCE: (lontana dal microfono).

PRESIDENTE: prego?

VOCE: (lontana dal microfono).

PRESIDENTE: non dipende da me, forse dipende dal... da chi riceve. Chi è che difende RIVEROS l'Avvocato Melandri? Può anche rispondere Avvocato, eh! Poi il secondo è GERARDI CARLOS JUOAN, l'Avvocato Giovanni Aricò di fiducia; PORCHETTO LUIS JOSE'...

VOCE: (lontana dal microfono).

PRESIDENTE: di Ufficio vero, nominato di Ufficio in... in via definitiva è stato nominato, non per l'udienza di oggi soltanto.

VOCE: (lontana dal microfono).

PRESIDENTE: va bene poi valuteremo, intanto per oggi lei assiste di ufficio il PORCHETTO. PUERTAS ALEANDRO, Giovanni Aricò, questi sono già tutti... già contumaci questi imputati.

VOCE: sì.

PRESIDENTE: MALDONADO OSCAR già contumace, di Ufficio...

AVV.STRILLAC.: Antonio Strillacci.

PRESIDENTE: ...l'Avvocato Schillaci. ROSSIN ROBERTO GIULIO già contumace...

AVV. ARICO': ancora Aricò.

PRESIDENTE: Avvocato Aricò, per le Parti Civili chi abbiamo, se potere dire il nome uno per uno, sono stati già segnati, no, sono già tutti a verbale le persone che sono presenti?...

AVV.DE FIGUE.: Presidente del Consiglio dei Ministri l'Avvocatura dello Stato in persona dell'Avvocato De Figueiredo.

AVV. MANIGA: Avvocato Maniga per le Parti Civili MASTINU e MARRAS, per la Confederazione Internazionale "SIOSL" e per l'intervento della "CGL"..

PRESIDENTE: chi altro?

AVV. GENTILI: Avvocato Gentili per l'intervento della "USL" e della CISL, informo inoltre il Signor Presidente che l'Avvocato Luigi Covodi Difensore della Parte Civile DIEGO MARTINI MASTINU con questo mi ha per questa udienza nominato sostituto.

PRESIDENTE: va bene, chi altro c'è.

AVV. CAMPUS: la Regione autonoma della SARDEGNA interveniente a favore della Parte Civile MASTINU SANTINA vedova MARRAS, Avvocato Campus.

AVV. VIDILI: interveniente a favore della provincia di ORISTANO, dell'Amministrazione Provinciale di ORISTANO l'Avvocato Vidili, per MASTINU SANTINA in qualità di moglie di MARRAS MARIO.

PRESIDENTE: nessun altro mi pare, sì!

AVV. MATTIODA: interveniente la Regione PIEMONTE, Avvocato Alessandro Mattioda per OLGA REINA FERRERO, madre di DANIEL GIUSUCIUFRO (o simile).

AVV. PARISE: e poi interveniente la regione marche in favore della Parte offesa MORRESI, però... sì sì appunto, però in relazione a SUAREZ MASON quindi...

PRESIDENTE: no, questo stiamo trattando soltanto il proce...

AVV. PARISE: ...non so se... eh appunto.

VOCI: (in sottofondo).

AVV. PARISE: che vale pure...

PRESIDENTE: ah, allora questi ultimi due fanno parte dell'altro processo che tratteremo dopo, quindi non c'è nessun altro vero? Sulle riprese televisive già era stato espresso il parere delle Parti nella precedente udienza, non c'erano opposizioni quindi possiamo autorizza...

VOCE: no, no c'era l'opposizione.

PRESIDENTE: c'è stata l'opposizione da parte vostra e motivata come?

AVV. ARICO': noi riteniamo che ci siano le ragioni di eccezionale interesse che giustificano la ripresa televisiva.

PRESIDENTE: sì, gli altri avevano espresso invece il loro consenso vero, non c'era...

P.M.: sì, il P.M. sì.

PRESIDENTE: sì, allora ci dobbiamo ritirare su questo punto per decidere su questo punto.

P.M.: be' il mio parere se è consentito...

PRESIDENTE: sì.

P.M.: ...e che se non è di eccezionale interesse questo processo, non vedo quali.

PRESIDENTE: sì, ci rivediamo per decidere solo su questo punto. (Sospensione).-

ALLA RIPRESA

ASS. GIUD.: La Corte!

O R D I N A N Z A

PRESIDENTE: Allora la Corte ritiene che sussista un'interesse sociale particolarmente rilevante la conoscenza del dibattimento, tenuto conto dell'oggetto delle imputazioni, quindi autorizza nonostante il dissenso dei Difensori di alcuni degli imputati, le riprese televisive che sono state richieste. Se ci sono questioni preliminari, il Pubblico Ministero ha questioni preliminari da deporre, nessuna.

P.M.: e no, il Pubblico Ministero no.

PRESIDENTE: le Parti Civili?... Neppure, Difensore degli imputati, Avvocato Aricò prego.

AVV. ARICO': sì, certo! No quella della riunione credo che non sia attuale, perché ancora non abbiamo chiamato l'altro processo, quindi penso che eventualmente su questo, poi io non sono legittimato dovrà intervenire l'Avvocato Melandri.

AVV. MELANDRI: no, dicevo Presidente... mi chiedevo questo, visto che l'altra volta il rinvio fu fatto alla stessa udienza probabilmente, visto che abbiamo un po' di esperienze di queste cose pratiche per il rinvio del processo di oggi, a me sembrerebbe opportuno a questo punto decidere intanto su queste eventuali riunioni, perché altrimenti poi parliamo sempre due volte per tutte le cose che dobbiamo fare, una volta che studiamo la possibilità di riunirle, altrimenti non avrebbe senso il rinvio della volta scorsa ad oggi per il Processo MASON, allora poi facciamo le questioni... se la Corte decide di andare avanti.

PRESIDENTE: sì, l'intenzione di questa Corte è di andare avanti con questo... questo processo perché l'altro processo quello a carico di SUAREZ non può essere oggi iniziato perché abbiamo avuto una risposta negativa da parte della Autorità Argentina, cioè non siamo riusciti a comunicare all'imputato il rinvio all'odierna udienza, quindi dobbiamo ripetere la richiesta di assistenza giudiziaria per un'altra udienza, alla quale cercheremo eventualmente di riunire poi questo processo. Quindi per oggi andiamo avanti con le questioni preliminari che verranno trattate, andiamo avanti con questo troncone, fino a che non sarà possibile l'unione, poi dopo terminato la trattazione di questo Processo chiameremo l'altro e decideremo insieme l'udienza di rinvio, prego, quindi non dobbiamo discutere sulla riunione perché la riunione allo stato non è possibile.

AVV. MELANDRI: va bene.

PRESIDENTE: prego.

AVV. ARICO': Eccellenti Signori della Corte, come la Corte sa noi, io e l'Avvocato Melandri assistiamo alcuni imputati in questo Procedimento con una... con un mandato assolutamente particolare che sinceramente per me è il primo del genere nella mia attività professionale. Cioè abbiamo, per comune volontà nostra e dei nostri assistiti, abbiamo un mandato limitato nell'oggetto con l'esclusione della assistenza di questi imputati per il merito del Processo e abbiamo invece il compito di esaminare la possibilità tecnica della celebrazione di questo processo sotto più profilo. Noi riteniamo che i profili di improcedibilità siano molteplici, crediamo che, mentre tutto questo risultava chiaramente al momento dell'Udienza preliminare, sia compito nostro o preferibilmente del Pubblico Ministero che ha naturalmente gli originali degli atti, altrimenti sottoporremo le copie in formi in nostro possesso, questo... questi problemi sorgano sotto più profili. Il primo si riferisce alla inesistenza, all'allegazione, anzi per essere precisi, da parte nostra di una preclusione rappresentata dall'intervenuto giudizio anche per questi fatti e anche per questi imputati in ARGENTINA e dalla inesistenza sicura di una richiesta del Ministro ex art. 11 di rinnovamento del giudizio in ITALIA. Per rappresentare nel modo più sintetico possibile, questa, come le altre eccezioni, noi dobbiamo naturalmente ricordare e non a noi stessi, lo dicevo ancora ieri in che senso, allora dicevo: dobbiamo ricordare a noi tutti che le eccez... che il principio di ibis in idem, cioè il divieto di un... di due giudizi sullo stesso fatto è un principio di ordine generale espressamente sancito, una volta dall'art. 90 ora mi pare dall'art. 649, non vorrei dare troppo i numeri perché c'è sempre il pericolo di sbagliare, ma comunque... specialmente quando l'età avanza e parliamo di questo codice non nuovo ma certamente non nostro, non più nuovo ma non nostro dal punto di vista della formazione, ma comunque è un principio di ordine generale onde tutte le... le... i casi di possibilità di un secondo giudizio si pongono come eccezioni a un principio generale che dunque devono essere espressamente previste dei cui presupposti devono essere espressamente motivati. Ora noi abbiamo, se avuta, come la Corte in qualche modo sa e come potremo documentare se mancassero atti, ma lo farà sicuramente la cortesia squisita del Pubblico Ministero, noi abbiamo questa situazione, vi è stata ovviamente su questi fatti e su molti altri fatti che si inseriscono in questa tragedia nazionale, vi è stata una corrispondenza tra lo Stato italiano e lo Stato Argentino vi è stata una richiesta di assistenza giudiziaria, vi è stato un rifiuto della autorità statale argentina

motivata in primo luogo attraverso una Sentenza della Camera Nazionale ARGENTINA che sarebbe, se non ho capito bene, una specie...

P.M.: Corte di Appello.

AVV. ARICO': ...è una Corte di Appello con competenza però specifica su queste situazioni, quindi una situazione simile a quella della Corte di Appello italiana sulle... materia per esempio di estradizione, dicevo vi è stata una pronuncia della Camera Nazionale che ha rifiutato l'assistenza giudiziaria perché ha affermato che su tutti questi fatti era intervenuto il giudizio della... appunto della Autorità Giudiziaria ARGENTINA. E di questo... di questa risposta della Camera Nazionale, vi è ad esempio, sicura e diretta prova, nella risposta 8 agosto 1996 del Ministero al G.I.P., il nostro G.I.P. di questo Procedimento, Dottor D'Angelo che aveva interpellato il Ministro proprio con riferimento alla... alla situazione della... della procedibilità o meno, leggo la prima parte della lettera: "faccio riferimento al provvedimento in data 9 maggio 1996 trasmesso da codesta Procura, - perché naturalmente il G.I.P. aveva posto il problema alla Procura e l'aveva trasmesso al Ministro - trasmesso da codesta Procura con nota 005882 protocollo generale del 23 maggio '96, con il quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di ROMA, investito dalla richiesta di archiviazione - poi parleremo del problema delle archiviazione - nel Procedimento in oggetto ha invitato il Pubblico Ministero - virgolette - ad informare compiutamente in merito il Ministro della Giustizia per le sue determinazione ex art. 11 codice penale". Quindi cominciamo col precisare che il problema della applicabilità o meno dell'art. 11 è quindi della necessità o meno di una richiesta di rinnovamento del giudizio appunto ai sensi dell'art. 11 da parte del Ministro è stato posto su nostra sollecitazione, io all'epoca non c'ero, ma su sollecitazione della Difesa, ma dal Giudice, dallo stesso Giudice al Ministro, in riferimento a questo Procedimento e su questi fatti. Risponde il Ministro: "il procedimento e in relativo a una serie di sequestri di persone e di omicidi pluriaggravati, commessi in ARGENTINA in danno dei cittadini italiani e le informazioni forniti non consentono di assumere determinazioni a norma dell'art. 11 codice penale", non consentono di assumere determinazioni, quindi non vi è alcuna richiesta di rinnovamento, vi è l'affermazione della mancanza conoscenza dei presupposti per decidere in ordine alla eventuale richiesta di rinnovamento, in quanto non offrono dati certi e specifici sui giudicati che si sarebbero verificati in ARGENTINA rispetto ai reati oggetto di procedimento in ITALIA. "Infatti l'unico elemento offerto, dal quale dovrebbe desumersi l'esistenza dei giudicati è costituito dalla decisione dell'Autorità Giudiziaria ARGENTINA, io mi sono

permesso di aggiungere Camera Nazionale, comunque non ha importanza naturalmente e l'Autorità Giudiziaria ARGENTINA competente attesta il Ministro che ha negato, che ha negato una rogatoria richiesta dall'Autorità Giudiziaria italiana affermando - virgolette - ecco perché basterà la produzione di questa risposta, di questa nota del Ministro per porre la Corte in condizioni di decidere, ma eventualmente se invece lo ritenesse procureremo anche la decisione della Camera Nazionale, ma la sostanza risulta da questa.... I fatti, i fatti che sono oggetto di giudizio nello Stato italiano e che motivano la richiesta di assistenza dai cui termini questo Tribunale non può scostarsi risultano essere quelli per cui diversi Tribunali del nostro paese, inclusa questa Corte Nazionale Penale d'Appello, la Camera Nazionale di cui parlavo prima, istruirono e discussero una grande quantità di cause in cui vennero emessi decreti definitivi o casi in cui si estinse l'azione penale in base alla Legge 23492 o ricorse la presunzione legale di non punibilità che senza ammettere la prova contraria ha stabilito la Legge 23421" e come diremo... chiuse virgolette, perché come diremo successivamente molto brevemente, sono intervenute due normative, obbedienza addebita e punto penal...

AVV. MELANDRI: final.

AVV. ARICO': final, che hanno in un certo modo ritenuto da quella... in quella nazione chiuso una parte di questi fatti e di queste responsabilità, perché l'Autorità Giudiziaria ARGENTINA ha giudicato, in alcuni casi condannando, in altri assolvendo i ritenuti capi, ha stabilito con queste due leggi la non punibilità dei quadri intermedi. Questo dunque è il contenuto sostanziale della decisione della Camera Nazionale, Corte Nazionale Penale Di Appello ARGENTINA. "Osserva il Ministro - quindi riprendo a leggere - per la sua genericità, questa affermazione non consente di ritenere che effettivamente rispetto ai reati, agli indagati per i quali si sta procedendo i ITALIA, siano intervenuto sentenze dell'Autorità Giudiziaria ARGENTINA che costituiscano giu... - non leggo la parte che mi fa comodo naturalmente, leggo tutto - dell'Autorità giudiziaria ARGENTINA che costituiscano giudicato a norma dell'art. 11 codice penale, non risulta infatti - e poi vedremo l'importanza ai fini della principale questione che noi poniamo, quella della esistenza di un decreto di archiviazione, della mancanza del rinnovo, di una nuova richiesta ex art. 8 malgrado l'intervenuta archiviazione e così via - dice il Ministro, non risulta infatti nei confronti di quali persone e per quali reati sono stati emessi i mensionati provvedimenti e quale sia la natura di essi, dato che nella ricordata decisione dell'Autorità Giudiziaria ARGENTINA si parla, senza alcuna specificazione di - virgolette di nuovo - decreti definitivi o casi in cui si estinse l'azione penale o ricorse la presunzione di non punibilità - chiuse virgolette. - Una corretta determinazione a norma dell'art. 11 codice penale, presuppone non solo, e ricordiamocene dopo questa affermazione del Ministro, presuppone non solo l'esatta individuazione del giudicato in riferimento al reato e alla persona cui lo stesso è addebitato in ITALIA, ma anche la conoscenza del contenuto della decisione e delle ragioni che la sorreggono in modo che possa valutarsi sotto ogni aspetto l'opportunità del rinnovamento del giudizio; tanto considerato non ritengo di potere assumere alcuna determinazione a norma dell'art. 11 codice penale, se e fino a quando non saranno portati a mia conoscenza gli ulteriori elementi sopra indicati". Vi dico subito che vi è poi un periodetto che ci interesserà dopo sul quale vi era stata una difforme interpretazione da parte nostra e da parte del G.I.P. e noi riteniamo che interpretazione del G.I.P. sostenuta dalla valorosissima parte pubblica e dalle impegnatissime e valutatissime Parti provate, sia assolutamente irrazionale, ma questo naturalmente è ad opinione, contraddittorio, ma dico, lo leggo intanto, anche

se poi ci torneremo perché riguarda il secondo problema, "resta peraltro - forse il terzo - resta peraltro e ovviamente rimessa la Signoria Vostra, ogni valutazione circa la possibilità pure in mancanza di tali elementi di continuare a procedere sulla base della richiesta formulata a suo tempo - aggiungo io nel 1983, poi lo vedremo, questo è in atti - a norma dell'art. 8 del codice penale". Ma questo periodetto riguarda altro problema. Sul primo problema quindi noi abbiamo questa situazione, un interpello in questo Procedimento, ribadisco il concetto perché so che è diversa la opinione delle altre Parti, opinione che come ho detto prima io profondamente rispetto ma convintamente contesto, allora dicevo Signori della Corte, è intervenuta questa richiesta del G.I.P. e questo... e questa risposta sono intervenute, no nei leggi del vecchio procedimento, in questo Procedimento e con riferimento anche a questi fatti nonché agli altri per i quali è intervenuta l'archiviazione, perché successivamente a ciò vi è stata una parziale archiviazione e vi è stato un esercizio dell'azione penale per i fatti per i quali oggi siamo a giudizio. Quindi questa tematica interessa sicuramente questo Procedimento, e noi abbiamo senza alcun dubbio una mancata determinazione del Ministro che non chiede il rinnovamento ex art. 11 ma non afferma la non necessità, è un provvedimento con il quale è una... beh chiamiamolo provvedimento...

AVV. MELANDRI: una lettera.

AVV. ARICO': è una nota, però è un provvedimento dal punto di vista amministrativo, non è un provvedimento giudiziario ovviamente, giurisdizionale, è un provvedimento con il quale, riguardo all'Amministrazione della Giustizia non il rendere la Giustizia, allora dicevo un provvedimento amministrativo con il quale il Ministro afferma, non afferma e non esclude la necessità della richiesta, afferma di non poter decidere perché non è nelle condizioni di farlo perché non sa se i decreti definitivi e le estinzioni, e non punibilità intervenute in ARGENTINA, di cui si prende atto perché non si può naturalmente e nessuno accusa la decisione della Camera Nazionale di falso ideologico, il problema è della portata di questa decisione, allora dicevo, dice di non essere in condizioni di pronunciarsi, e allora noi siamo qui, se mi consentite la battuta, in una situazione di dolo eventuale di violazione dell'art. 11 e del principio dell'ibis in idem, perché noi sappiamo per cer... noi abbiamo posto sì il problema, ma il problema è stato ritenuto rilevante dal G.I.P. e non poteva non farlo, ma comunque l'ha fatto con un provvedimento questa volta giurisdizionale, con il quale ha richiesto, ha richiesto o perlomeno del giudice, con il quale ha richiesto al P.M. di trasmettere al Ministro la questione per le decisioni del Ministro ex art. 11. Quindi un problema rilevante che noi abbiamo posto di cui nessuno ha negato la rilevanza, ma che è rimasto appeso, perché si è detto che non so conosce la natura esatta di quelle decisioni, usiamo questo termine generico, e il riferimento alle singole persone. Ecco perché mi sono permesso io all'inizio che il principio dell'ibis in idem è un principio di ordine generale la cui applicazione incombe al Giudice, non alla parte, come i tutte queste situazioni, ad esempio pensiamo a tutta la Giurisprudenza in tema di applicazione dell'art. 81 e di norme e del principio della continuazione tra Sentenze già emesse e Sentenze ancora da emettere, che cosa afferma sistematicamente la Corte? Afferma... la Corte di legittimità, afferma che la parte ha un onere di allegazione e di rappresentazione della serietà del problema e della rilevanza, ma siccome si tratta poi di applicare la legge, l'applicazione della legge, la norma del codice penale è un dovere del Giudice che una volta esercitato un onere di allegazione ha il dovere di verificare l'esistenza dei presupposti dell'eccezione posta dalla parte. Ora io mi rendo perfettamente conto che l'Autorità Giudiziaria Italiana ha una concreta difficoltà a questo approfondimento, perché vi è sicuramente, come anche le ultime vicende confermano, una... un atteggiamento di non collaborazione da parte

dell'Autorità Giudiziaria ARGENTINA, una... un atteggiamento di non collaborazione che evidentemente prescinde dalle situazioni politiche locali che noi ovviamente non interessano, se è vero che prosegue negli anni malgrado la normale alternanza delle Forze Politiche al Governo. Quindi questo sta a rappresentare che è un atteggiamento dello Stato Argentino, no l'atteggiamento del Generale VIDELA o di altri soggetti e tanto meno dei nostri imputasti, un atteggiamento che potrà essere valutato in altra sede, ma che in questa sede pone questa situazione, il problema esiste, è stato ritenuto rilevante dal Giudice Italiano, nessuno, perché naturalmente lo stesso atteggiamento vi è verso l'Autorità Giudiziaria italiana, ancora di più verso i Difensori di una parte, quindi vi è la impossibilità da parte nostra di superare queste che sono state ritenute delle carenze probatorie, ma... ecco perché impartiva il dolo eventuale, ma noi sappiamo per certo che vi sono dei decreti definitivi che costituiscono anche per noi i giudicati, sappiamo per certo che vi era una legge da applicare che affermava la non punibilità di questi... dei soggetti appartenenti a questa categoria, sappiamo quindi per certo che possono esservi giudicati, che impongono la richiesta di rinnovamento del giudizio da parte del Ministro per la celebrazione di un nuovo procedimento, e allora in questa situazione poiché la Parte ha esaurito, ha adempiuto al suo onere di allegazioni, oltre tutto, oltre tutto facendo pervenire o in qualche modo utilizzando una Sentenza argentina della Camera Nazionale, io credo che in questa situazione l'Autorità Giudiziaria Italiana abbia un dovere assoluto, quello cioè di richiedere alla Autorità Giudiziaria Argentina non più una generica risposta su fatti generici e in relazione a imputati generici, ma una risposta in relazione a questi fatti e per questi imputati, perché non si può dire semplicemente, quel provvedimento non mi dà la certezza che è intervenuto un giudizio e fingere di ignorare il problema, perché nessuno, neanche il Ministro ha negato la possibilità dell'esistenza di un giudicato, ha solo detto: "datemi la prova, se ci sarà questa prova io assumerò le miei decisioni politiche in un senso o nell'altro". E allora io ritengo che l'Autorità Giudiziaria Italiana abbia il dovere di porre... di tentare di porre il Ministro nelle condizioni di esercitare la sua funzione e quindi di rivolgere all'Autorità ARGENTINA una specifica richiesta, non so quale sarà l'esito, ma all'esito di questo tentativo si valuterà la situazione, anticipo che a mio avviso se ugualmente non si riuscisse ad avere una risposta specifica, non è possibile correre il

rischio accettare... accettare volutamente il rischio di violare il principio dell'art. 11 e quindi intanto procedere al giudizio nella incertezza sulla esistenza di un ostacolo preclusivo, ma comunque questo è un discorso che dovrà intervenire quando vi sarà stata all'Autorità Giudiziaria ARGENTINA, quella specifica richiesta che il Ministro aveva sostanzialmente stimolato e che non è stata compiuta. E quindi questa è la prima questione di ordine preliminare che noi poniamo, cioè chiediamo: cioè o che si prenda atto della possibile esistenza di giudicati argentini e quindi... o preso atti della inesistenza di una richiesta del rinnovamento del giudizio da parte del Ministro si affermi la impossibilità di procedere per viola... ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione all'art. 649, l 'art. 11 codice penale in relazione all'art. 649 codice procedura penale, anche se io poi ritengo che in subordine nostra richiesta che è più corretto rispetto a una decisione del genere che sarebbe a noi più favorevole, ma io ritengo che è più corretto sarebbe richiedere alla Autorità Giudiziaria ARGENTINA, una risposta specifica circa l'esistenza di provvedimenti di qualsiasi natura essi siano in ordine a questi imputati e per questi fatti. Seconda questione e cerchiamo di porre sempre in sintesi assoluta, e ci spostiamo sul piano intanto del diritto penale. Perché Signori della Corte noi sappiamo benissimo che intanto stiamo qui procedendo, perché si è ritenuta applicabile l'art. 8 del codice penale. Naturalmente non ho nemmeno bisogno di sottolineare che l'art. 8 del codice penale è una norma sostanziale non una norma processuale anche se comporta poi delle conseguenze, nel senso che consente o meno la celebrazione di un giudizio e quindi anche per l'art. 8 vale il principio fondamentale di cui all'art. 1, il biglietto di ingresso del nostro codice penale in ordine al principio di legalità e al stretto rispetto, al rigoroso rispetto del principio di legalità, per cui non è consentita alcuna interpretazione estensiva dell'art. 8 che consenta un'ipotesi di punibilità, la punibilità deve essere strettamente limitata alla espressa previsione legislativa. E allora a norma del codice penale, non solo... che non solo ha anticipato la norma dell'art. 25 della Costituzione, ma è addirittura più completa e più esaustiva della norma costituzione, perché non solo dice che nessuno può essere giudicato per un fatto non previsto dalla legge come reato al momento in cui fu commesso, ma aggiunge, aggiunge espressamente, il codice penale aggiunge un'espressamente che la Costituzione ha dimenticato onde a sottolineare il rigore di questa affermazione di principio, e allora quand'è che un delitto è politico e quindi quand'è che si può applicare l'art. 8 che regola la procedibilità e quindi la punibilità quello di cui ci interessa in questo momento, del delitto politico commesso all'estero. Il cittadino o la straniero che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'art. precedente, e sicuramente non ci interessa, perché sono artico... il comma numero uno di reati e delitti contro personalità dello Stato italiano, nessuno ha evocato questa norma, allora è punito, è punito secondo la legge italiana a richiesta del Ministro della Giustizia, il principio quindi di fondo è che occorra una richiesta del Ministro della Giustizia per il delitto politico. Ma l'ultimo comma che a noi interessa poco agli effetti della legge penale, il delitto politico... ogni delitto, cioè ci interessa, che offende un interesse politico dello Stato... chiedo scusa, ovvero del delitto politico del cittadino, è altresì considerato delitto politico, il delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici. Questa è ovviamente un presupposto della legittimità della richiesta del Ministro, se il Ministro chiedesse di procedere per un diritto non ricollocabile, non riconducibile all'art. 8, la sua richiesta sarebbe tanto non essere per l'Autorità Giudiziaria. E allora il problema è di interpretazione della norma delitto politico, qui il dissenso tra le Parti si concentra su che cosa? Fermo rimanendo che non è in ballo in questo caso il diritto politico dello Stato, ovviamente, si assume l'esistenza di un diritto politico del cittadino, il problema è: diritto politico a parte i problemi sulla prova della cittadinanza che sono in parte superati, sono stati... sono insorti ma sono superati, allora dicevo Signori della Corte qual è il problema, delitto... diritto... quindi delitto che offende il diritto politico del cittadino, ma del cittadino italiano in quanto cittadino italiano o in quanto cittadino anche italiano di uno stato estero, quale diritto politico viene ad essere leso, si badi che è sorta tutta una rilevante polemica dottrinaria sul rapporto tra l'art. 8 del codice penale e per esempio l'art. 10 della costituzione in relazione al significato del delitto... del termine delitto politico, quale ostacolo alla concepibilità dell'estradizione, ma ormai tutta la dottrina della Giurisprudenza concordano nell'autonomia dei due concetti e non possono non concordano sull'autonomia per la semplicissima ragione che la norma costituzionale è una norma di esclusione della punibilità e della procedibilità, è un limite all'estradizione, laddove l'art. 8 è una norma di estensione della punibilità in ITALIA, e quindi non vi era alcun dubbio che noi ci dobbiamo porre in questo caso il problema ai sensi dell'art. 8, ora non vi è dubbio che la formula legislativa sia sostanzialmente infelice, però il problema qual è, diritto politico del cittadino, lo anticipavo, in fondo è tutto lì, perciò sono rapido, spero. Diritto politico del cittadino italiano in quanto cittadino dello Stato italiano o in quanto cittadino di qualsiasi Stato del mondo, ecco l'errore di questa pretesa di internazionalizzazione della nostra Giustizia, il problema esiste e a questo problema stanno cercando di porre in qualche modo riparo con grande difficoltà organismi internazionali, perché la tendenza che non so come e non so quanto potrà essere realizzata, ma la tendenza sicuramente condivisibile sul piano delle idee e dei principi è quello della istituzione di organismi internazionali di Giustizia, naturalmente sarà un problema delicatissimo quello dei rapporti tra questo organismo internazionale e i principi di sovranità dei singoli Stati, sarà soprattutto tremendamente difficile organizzare un organismo internazionale che non sia l'organismo internazionale dei vincitori delle eventuali controversie, ma che sia un organo di Giustizia, ma questa tendenza esiste proprio per impedire questo fenomeno che si sta tentando non solo in ITALIA, di creare della sovrapposizione di Giustizie nazionali sugli stessi fatti, con l'ovvia conseguenza che in questo caso tocchiamo con mano delle stridente contraddizione tra giudicati, perché la sostanza è una, se si è proceduto nel proprio paese è inutile rinnovare il giudizio, se non si è proceduto si crea la duplicazione, questa è la verità e naturalmente con il marasma che ne consegue, la sicura ingiustizia che ne consegue, la quasi certa inutilità dei giudicati, come in questo caso nel quali fino ad oggi si deve affermare che mai e poi mai sarebbe concessa sulla base di quella situazione rappresentata dalla Camera Nazionale alcuna estradizione, con la conseguenza che per quanto e quel poco che le Sentenze possono servire ad attenuare o alleviare dolori e tragedie indicibili che noi ben comprendiamo, questo processo non serve a nulla. Allora dicevo, Signori della Corte io ritengo che unica interpretazione logica del termine diritto politico del cittadino sia diritto politico del cittadino in quanto cittadino dello Stato italiano il che non rende inutile la norma, perché fate conto, fate conto che passasse una legislazione sul voto degli italiani all'estero e che, alla quale forse arriveremo, e che in un paese straniero i cittadini italiani siano impediti attraverso un delitto dall'esercitare il loro diritto di voto ai fini, ai fini della politica italiana ecco che avremmo sicuramente un caso di diritto commesso all'estero che offenderebbe un diritto politico del cittadino italiano, ma questa pretesa di tutelare i diritti politici dei cittadini italiani all'estero in relazione alla loro qualità e alla loro attività di cittadini di quello Stato no cittadini di questo Stato, perché tutta l'attività sindacale, per esempio, per venire al fatto concreto, degli sventurati MASTINU e MARRAS ai quali è inutile che noi diciamo che va comunque il nostro ricordo e il nostro rispetto, è pacifico voglio sperare, ma dicevo, questa attività non per nulla siamo qui per le questioni preliminari, ma dicevo Signori della Corte, questo è sicuramente una... questa era una attività, ecco perché a mio avviso la "C.I.S.L." la "U.S.L." la "C.G.L." non c'entrano nulla, perché era un'attività sindacale in relazione allo Stato argentino, alla società argentina, sono diritti politici dei cittadini argentini, di tutti i cittadini argentini e il fatto che alcuni di essi fossero anche cittadini italiani non modifica questa realtà oggettiva. E non è l'eventuale gravità del fatto o la speditezza del fatto che modifica la situazione giuridica, ma che è una situazione giuridica, che la rappresentazione giuridica di una realtà sociale, perché l'attività di MASTINU e MARRAS non modificava in nulla la situazione italiana, ed impedire loro attività in ARGENTINA, non modificava per nulla la situazione dei lavoratori italiani. E allora Signori della Corte noi crediamo che manchi il presupposto sostanziale, nel senso di diritto sostanziale del presupposto processuale rappresentato dalla richiesta del Ministro, ma... terzo problema, e poi lascio la parola. Allora dicevo terzo problema in sintesi ancora più rilevante nella specie. Noi abbiamo avuto una richiesta del gennaio 19834 che la Corte, quindi mi... deve avere... dovrà avere, se non ce l'avesse... ma ce l'ha sicuramente, l'ha fornita sicuramente il Pubblico Ministero, nemmeno controlliamo perché mai dubitiamo della completezza e correttezza dell'azione di questo Pubblico Ministero. Allora dicevo, una richiesta assolutamente generica con la quale il Ministro dell'epoca chiedeva che si accettassero le responsabilità, le eventuali responsabilità legate ai fatti commessi contro i Desaparecidos argentini. Questa genericissima richiesta che non individuava i fatti e non individuava né gli indagati, allora si diceva indiziati, né gli indiziabili, e allora primo problema, questa richiesta a nostro avviso è inefficace e tanquam no esset per la sua genericità, perché vedete Signori della Corte, la richiesta del Ministro della Giustizia è pacificamente un atto politico, cioè è l'esercizio di un potere politico in ordine alla opportunità, certo si può sperare che esistano presupposti giuridici e presupposti etici nella decisione del Ministro, ma il provvedimento di per sé è un atto politico che non è dunque in alcun modo paragonabile alla querela e sia detto Signori della Corte - tra parentesi - che veramente sono stato sorpreso di leggere nel Decreto che dispone il giudizio di revocabilità di questa richiesta quando ci eravamo permessi ampiamente di ricordare l'esistenza di un art. 129 che espressamente vieta la revoca, cosa che potrebbe danneggiarsi in astratto, ma è per porre il problema in termini corretti e questo per dimostrare quanta assoluta disattenzione vi sia stata fino ad ora rispetto a problemi di sicura rilevanza giuridica. E' un atto politico che richiesta, Signori della Corte, come è pacifico, una valutazione politica e che per questo deve essere collegata al singolo fatto e al singolo imputato o imputa... come ha sottolineato il Ministro, ecco perché mi sono permesso di leggere sostanzialmente tutta quella nota, quando ha appunto specificato che per l'esercizio del suo potere politico e per la sua decisione parimenti politica, perché è chiaro che da questo punto di vista la decisione a richiesta ex art. 8 o la richiesta ex art. 11 hanno la stessa natura, e infatti hanno lo stesso regime, allora dicevo, sottolineava di non poter decidere, perché non risulta infatti nei confronti di quali persone e per quali reati sono stati emessi, mensionati... e quale sia la natura di essi, una corretta determinazione a norma dell'art. 11 presuppone non solo l'esatta individuazione del giudicato in riferimento al reato e alla persona cui lo stesso è addebitato in ITALIA, ma anche la conoscenza del contenuto della decisione e delle ragioni che la sorreggono, in modo che possa valutarsi sotto ogni aspetto l'opportunità del rinnovamento del giudizio, e questo concetto è stato sistematicamente tenuto fermo anche nella prassi quando un Giudice italiano di cui ricordo, ma di cui è inutile fare il cognome, emise un mandato di cattura contro ARAFAT, il Ministro dell'epoca vietò espressamente il giudizio, perché questo vuol dire esercizio di un potere politico, non mi interessa se abbia avuto ragione o abbia avuto torto, è una valutazione politica della quale in questa sede io non ho diritto di intervenire, potrei intervenire come cittadino ma non come Difensore in un processo penale, perché Signori della Corte una cosa è decidere se incriminare o fare incriminare ARAFAT, una cosa è decidere se fare incriminare CLINTON, una cosa è decidere se fare incriminare MILOSEVICK, un'altra cosa ancora e se decidere fare incriminare CASTRO, vengono in gioco delle valutazioni politiche che possono essere esercitate solo compiute, solo in relazione al singolo fatto e al singolo soggetto accusato, e una cosa è chiedere che si giudichi per esempio VIDELA, una cosa è chiedere che si giudichi GERARDI, questo vuol dire valutazione politica, e allora la richiesta non può essere generica, deve essere specifica come opportunamente ha ritenuto in materia di art. 11 il Ministro del '96 non mi importano i nomi, i cognomi, le persone forse la diversa preparazione giuridica avrà avuta una qualche influenza, ma non mi interessa. Ma Signori della Corte il dato è questo, la richiesta del gennaio è un pezzo di carta senza significato, perché è una valutazione astratta, è un frutto di una valutazione astratta per categorie di reati che prescinde dalla posizione, dalle responsabilità dei soggetti accusati. Una cosa è chiedere che venga incriminato il Comandante Capo di Stato Maggiore, una cosa è chiedere che si proceda contro l'ultima ruota del carro, siano o non siano GERARDI l'ultima.... io faccio un discorso di ordine generale, certo non sono le prime. E allora Signori della Corte questa richiesta era inefficace in radice, ma soprattutto e veramente vado alla conclusione, su questa... da questa richiesta è nato un procedimento che si è concluso con un decreto di archiviazione, e di questo è traccia anche nel decreto che dis... nella motivazione del decreto che dispone il giudizio che conclude in modo diverso ma prende atto intanto alle nostre richieste, intanto ovviamente dà atto dell'esistenza di un decreto di archiviazione. Allora qual è il problema, il decreto di archiviazione è o no l'atto conclusivo di un procedimento, vedete ancora una volta si verifica questa sconvolgente situazione, di questo contrasto tra le cose che vengono affermate da autorevoli giuristi in quanto Giudici e le cose che sono pacifiche in una qualsiasi aula universitaria. Quei miei colleghi che sono veramente docenti universitari, bocciano, bocciano un ragazzo che si permetta di negare che il decreto di archiviazione è la conclusione di un procedimento, perché non è dubitabile, perché procedimento non è ne... non vuol dire giudizio, lo sappiamo bene, il nuovo codice poi ha molto ricavato su questa distinzione, e il procedimento non è necessariamente plurifasico, il procedimento si può concludere nella fase delle indagini preliminari per le più varie ragioni, ad esempio per la morte del reo. Il decreto di archiviazione per morte del reo è un decreto definitivo, un provvedimento definitivo e non cambia la natura per le ragioni del provvedimento, questa è la sostanza, questa è

la elementare logica processualistica che è stata dimenticata in questo Processo, non cambia la natura del provvedimento, le motivazioni di una Sentenza non mutano la natura della Sentenza, le motivazioni di un decreto di archiviazione non mutano la natura del decreto di archiviazione è la conclusione di quel procedimento che poi non sia una conclusione paragonabile al giudicato nel senso che può essere superata da successivi eventi e il decreto di archiviazione abbia solo un'efficacia preclusiva non muta la natura del provvedimento, tanto è vero che l'art. 414 che consente la ripresa delle indagini, non solo richiede un provvedimento del G.I.P. che sarebbe ancora un argomento superabile, ma impone una nuova iscrizione nel registro di notizia di reato, anche quando riguarda la stessa persona per la quale era intervenuta l'archiviazione e lo stesso fatto, l'obbligo di nuova iscrizione sul registro notizie di reato è la naturale proiezione formale della novità del procedimento e non mi si venga a dire che è per stabilire i termine di durata delle indagini preliminari, perché allora bastava dire che rinascono i termini...

AVV. MELANDRI: certo.

AVV. ARICO': eh, non avrebbe imposto l'obbligo di iscrizione, avrebbe scritto: "da quella data rinasce, dalla data del provvedimento rinasce... inizia il nuovo termine delle indagini preliminari", ma sarebbe stata la stessa cosa, perché sono le nuove indagini preliminari, questo è il punto, che poi possano essere utilizzati in certi limiti atti del precedente procedimento non cambia nulla, perché è normale fenomeno per il quale non in processo, in certi limiti e certe condizioni possono essere utilizzati atti di un processo completamente diverso, abbiamo le acquisizioni dei verbali, abbiamo le acquisizioni delle Sentenze e così via. Quindi il... l'intervenuta archiviazione aveva fatto cessare, aveva fatto finire quel procedimento, e allora ecco che occorreva sicuramente una nuova richiesta ex art. 8. E sul punto niente di meno ha avuto l'ardire giuridico il decreto ex art. 429 di affermare che vi sarebbe una nuova richiesta, in questa fase praticamente. "Resta peraltro, è ovviamente rimessa la Signoria Vostra ogni valutazione circa la possibilità pure in mancanza di tali elementi, di continuare a procedere sulla base della richiesta formulata a suo tempo a norma dell'art. 8 del codice penale", questa è... se le parole hanno un senso, è sicuramente qualcosa di assolutamente diverso da una richiesta, non poteva intervenire revoca della richiesta, perché sappiamo il Ministro non aveva il potere di revocare la richiesta e il Ministro e i suoi collaboratori lo sapevano assai bene, perché...

AVV. MELANDRI: (voce in sottofondo).

AVV. ARICO': sì. Forse sarà il caso di leggere a questo punto la norma, "la richiesta dell'Autorità è irrevocabile", si riferiva alla richiesta di procedimento, e al termine della richiesta di procedimento di cui all'art. 128 codice penale. Quindi il Ministro non poteva porre nel nulla la precedente richiesta, ma il Ministro che non era compulsato su questo argomento ha sentito il dovere di segnalare all'Autorità Giudiziaria che doveva compiere un'attività che il Ministro non poteva compiere, perché non spettava a lui la interpretazione e la risoluzione di un problema giuridico che però veniva posto, quindi al contrario dimostra una sensibilità del Giudice del pub... del Ministro e la preoccupazione del Ministro, ma comunque lasciamo perdere questi che sono... come dire, motivi della risposta, il problema di fondo è un altro, il Ministro non chiede, avrebbe potuto risolvere il problema con una richiesta di procedere, ex art. 8, non...

AVV. MELANDRI: forse era fuori termine.

AVV. ARICO': aspetta, non lo fa, potrebbe non averlo fatto perché fuori termine, ma comunque non lo fa, quindi una nuova richiesta non c'è, e solleva, e solleva alla Autorità Giudiziaria correttamente nel senso... nell'esercizio, nel limite delle sue funzioni che sono funzioni politiche non di interpretazione della legge, ma ricorda, vede se poi agire a norma... in base alla richiesta formulata a suo tempo, quindi il Ministro non solo non rinnova una richiesta che non poteva rinnovare, non revoca, perché non la poteva revocare, ma soprattutto evidenzia al Giudice l'esistenza di questo problema, ovviamente e correttamente astenendosi da alcuna segnalazione che non gli competeva, avrebbe potuto dare un parere in quanto persona fisica, ma non un parere in quanto Ministro. E allora il problema resta tutto a voi e il problema è questo, noi esprimiamo la nostra profonda convinzione, perché voi dovreste dire, come è stato detto fino adesso che il decreto di archiviazione non è atto conclusivo di un procedimento, ma è un atto interlocutorio, non lo ha affermato ancora nessuna Sentenza, non lo ha ancora affermato nessun autore, quasi il problema sfugge,perché è pacifico, perché la classica domanda, lei sa quali sono i modi di chiusura del procedimento? E le risposte, fra le risposte l'archiviazione. E' un dato di comune conoscenza che in questo Processo viene negato. Ecco perché noi riteniamo fermamente che questo Processo non si possa celebrare. Ecco il perché di un mandato limitato e condizionato ove il limite della condizione rappresentano un fatto giuridico, un fatto etico, un fatto morale; sono il limite di una difesa ma sono anche l'espressione assoluta della convinzione di una difesa tecnica. Questo Processo è un Processo giuridicamente arbitrario, ecco perché noi riteniamo che per questo complesso di situazioni, per ognuna di queste ragioni e per tutte queste ragioni, debba essere dichiarata la improcedibilità del giudizio a carico degli imputati per l'unico fatto per il quale sono imputati i miei assistiti e che comunque l'unico fatto del quale oggi ci occupiamo, grazie.

PRESIDENTE: non ci sono altre questioni da parte dei Difensori degli altri imputati, no?

AVV. MELANDRI: prego? Non ho capito, Presidente, non si sente bene.

AVV. ARICO': non si sente bene, chiedo scusa, si sente la voce ma non si apprende...

AVV. MELANDRI: si sente soltanto...

PRESIDENTE: ci sono altre questioni da porre da parte dei Difensori degli imputati?

AVV. MELANDRI: Presidente, le questioni sono queste, io volevo soltanto se la Corte me lo consente, aggiungere a quello che Vi ha detto fino a pochi attimi fa il Professore Aricò, un'ulteriore considerazione.

PRESIDENTE: ma non è ammessa un'ulteriore considerazione sulle stesse questioni, se la questione è stata posta, se ci sono altre questioni da porre, insomma parlare in due sulla questione preliminare mi pare che non sia consentito.

AVV. MELANDRI: Presidente, ma sugli altri argomenti sulle stesse...

PRESIDENTE: ci sono...

AVV. MELANDRI: voglio dire, non è che ridico le stesse cose che...

PRESIDENTE: prego.

AVV. MELANDRI: cioè è la prima volta che mi capita che...

PRESIDENTE: prego, prego, prego.

AVV. MELANDRI: Presidente...

PRESIDENTE: parli pure.

AVV. MELANDRI: Presidente, io difendo altre persone...

PRESIDENTE: perfetto.

AVV. MELANDRI: ...rispetto a quelle che difende il Professor Aricò, ho altri argomenti a sostegno delle stesse questioni...

PRESIDENTE: cerchiamo di non riprenderle...

AVV. MELANDRI: ...mi sembra che sia...

PRESIDENTE: ...perché le questioni preliminari vanno trattate in modo succinto, quindi la ripetizione non è consentita. Prego.

AVV. MELANDRI: ma non è una ripetizione degli stessi argomenti.

PRESIDENTE: le sto segnalando e raccomandando di non ripetere, quindi andiamo avanti.

AVV. MELANDRI: il Professore Aricò Vi ha ricordato nel suo breve e succinto intervento, perché come ci insegnavano i nostri maestri il tempo non è che va calcolato oggettivamente, va calcolato con riferimento all'importanza e al numero delle questioni. Non mi sembra che nessuno oggi abbia o stia cercando di dilungarsi inutilmente. Vi ricordava come, e Vi ha letto, come il Ministro in quel provvedimento avesse in qualche modo - questa è poi la sostanza - non concesso l'autorizzazione ex art. 11 secondo comma e non concessa l'autorizzazione ex art. 8 del codice penale. Io direi che per capire meglio la richiesta del Ministro, che mi sia consentito essendo oltre tutto questa... questo atto del Ministro, non un atto squisitamente giudiziario, va letto soprattutto dopo aver letto invece un atto, questo sì giudiziario, che è la famosa richiesta di archiviazione da cui questo Processo ha preso le mosse. Perché il Pubblico Ministero che ha chiesto l'archiviazione di questo Processo, non parliamo della vecchia archiviazione perché - e parlo soprattutto per i Giudici Popolari ai quali queste cose non possono non interessare, perché è vero che sono questioni tecniche ma è vero che sono questioni logiche come tutte le cose che attengono al diritto sia questo sostanziale che processuale e quindi di facile comprensione - questo Processo nasce, e parlo di questo Processo di oggi, con una richiesta di archiviazione. Perché? Perché ci dice il Pubblico Ministero non dimentichiamoci, e fa riferimento ad un altro Ministro e quindi ad un altro momento storico, come mi ricordava il Professore Aricò, che il Ministro di Grazia e Giustizia non ha inteso formulare richiesta di rinnovamento ai sensi dell'art. 11. Quindi c'è già agli atti una esplicita non concessione di autorizzazione ai sensi dell'art. 11; mi pare che fosse a firma del Ministro VASSALLI, se ricordo bene. E allora che cosa ci dice il G.I.P., e poi ci spiega, perché questo è importante, non è esattamente e soltanto come gli è stato letto nella parte del provvedimento, chiamiamolo così, del Ministro che si deve, dal quale si deve dedurre o sulla quale si deve far discendere la volontà o la non volontà del Giudice argentino di non concedere la collaborazione, perché parliamo di ne bis in idem, ma lo dice espressamente, perché voi dovreste anche anche leggere, ripeto non soltanto quello che scrive il Ministro parafrasando soltanto alcune cose del provvedimento della Camera Penale, ma tutto il provvedimento della Camera Penale, e quello che scrive il P.M. lo scrive tra virgolette, quindi non debbo pensare che il Pubblico Ministero non abbia fedelmente copiato quello che dice la Camera Penale, la quale oltre che dire quello che Vi ricordava prima il Professore Aricò e che poi ripete il Ministro, dice anche: "in tale provvedimento - dice il Pubblico Ministero, quello cioè della Camera Penale - si sostiene in modo inequivocabile e categorico che - aperte le virgolette - ". E aggiunge in modo altrettanto categorico, sono sempre le parole del Pubblico Ministero, e rimette le virgolette, "consentire l'aiuto richiesto violerebbe il principio del ne bis in idem". Quindi direi che in maniera chiarissima, molto più chiara delle frasi riportate nel provvedimento del Ministro, il Pubblico Ministero chiedeva a suo tempo - parliamo del millenovecento, mi pare, novantacinque - l'archiviazione di questo procedimento. Che cosa fa il G.I.P.? E questa è l'unica cosa che vorrei aggiungere alle considerazioni svolte dal Professore Aricò, tira le orecchie al Pubblico Ministero e gli dice: "guarda Pubblico Ministero che tu hai dato per scontato che il Ministro non abbia dato l'autorizzazione ex art. 11, però ti dimentichi di una cosa, che questi fatti non sono gli stessi fatti, sono fatti diversi". Quindi la mancata richiesta ex art. 11 non vale anche per questi fatti che il Ministro non conosceva e quindi gli scrive: "ritenuto - per sciogliere la riserva, eccetera, eccetera, relativa alla procedibilità dell'azione penale - non avendo il P.M. interpellato, ex art. 11 c.p. il Ministro della Giustizia al quale sarebbe stato opportuno trasmettere gli atti di questi nuovi fatti", perché la richiesta di archiviazione Signori, non dimentichiamocelo, perché anche questo dovrete poi leggere, dice proprio che questo Processo è un nuovo Processo, perché grazie a una denuncia precisa, dettagliata, degli Avvocati oggi rappresentanti della Parte Civile inizia esattamente in questo modo, ci racconta nuovi fatti delittuosi per i quali non vi era notizia che avessero costituito oggetto di procedimenti in ARGENTINA. Quindi non c'è dubbio che stiamo parlando di questi fatti e che questi fatti sono nuovi, sia rispetto al famoso art. 8 di cui Vi diceva il Professore Aricò, ma anche - e questa volta il Giudice guarda caso ci da ragione - perché quando gli fa comodo sono nuovi fatti e un nuovo Processo, anche con riferimento alla mancata richiesta al Ministro, ex art. 11. Altrimenti aveva ragione il P.M. quando ha detto: "il Ministro ci ha già detto di no". E allora quando il G.I.P., è comodo dire che è un Processo nuovo e fatti nuovi dice al P.M.: "vai a chiedere una nuova autorizzazione", il Ministro non gliela dà, perché il provvedimento tutto può dire meno certamente, o

dello stesso tutto si può dire meno certamente che abbia inteso concedere l'autorizzazione ex art. 11, e la cosa importante è che lo stesso Ministro ci dice: "non è che non lo concedo o che lo concedo, non conosco i fatti". L'art. 128 che il Professore Aricò Vi ha invocato prima, dice in maniera inequivocabile che la richiesta è fatta in base a fatti. Ecco perché l'art. 8, o diciamo meglio la richiesta del Ministro DARIDA dell'83 non è una richiesta che può avere valore, perché non è una richiesta su certi fatti o determinati fatti, così come prevede l'articolo. Tant'è vero Signori, basti pensare ad un'altra, fare un'altra riflessione semplicissima: l'art. 128, come Vi diceva il Professore Aricò, parla di un provvedimento che certamente è un atto politico e Vi ha detto questo significa che non è una querela, ma non significa che è meno di una querela, significa che è più di una querela. Ora Voi immaginate che cosa sarebbe una querela se non raccontasse i fatti per i quali qualcuno ci si querela, al massimo si può dire contro chiunque verrà poi messo sotto processo per questi fatti che comunque io con assoluta precisione Vi devo raccontare anche perché, perché questo certamente il Pubblico Ministero non può darmene atto, diversa è proprio ai fini dell'art. 8 la procedibilità se si tratta di fatti perseguibili comunque querela e di fatti non perseguibili a querela. Quindi i fatti devono essere esplicitamente chiarificati, ma non solo, c'è un termine di tre mesi, anche qui come nella querela; ora, il termine di tre mesi non può che essere, avere una data e un fatto certo, altrimenti come si farà mai a computare questi tre mesi se non parliamo di un fatto ben preciso in una data ben precisa e con una conoscenza di quel fatto in un momento ben preciso. Allora a questo punto veramente avrebbe ragione il G.I.P. quando dice che addirittura quella incredibile sua convinzione che si tratta non solo di un atto revocabile, ma addirittura di un atto rinnovabile, perché questo dice rinnovabile e revocabile. Quindi non c'è dubbio che tutte queste considerazioni che noi abbiamo già fatto e che il Professore Aricò molto più chiaramente di me Vi ha esternato, debbano necessariamente portare questa Corte a dichiarare la non procedibilità dell'azione o diciamo meglio la non proseguibilità, perché ormai l'azione penale è iniziata da tempo, in questo Processo a carico di tutti gli imputati.

AVV.STRILLAC.: Presidente, nessuna aggiunta, solo doverosamente debbo, debbo far presente che tutte le deduzioni e le eccezioni espletate dagli illustri colleghi che mi hanno preceduto, debbono necessariamente essere richieste anche per i due miei assistiti, in quanto ritengo che se applicabili debbono essere applicabili in toto nei confronti di tutti gli imputati del Processo odierno. Grazie.

PRESIDENTE: Pubblico inistero.

P.M.: sì. Il Pubblico Ministero ritiene di avere una risposta per tutte le questioni che sono state sollevate, la risposta che consentirà alla Corte di Assise che mi ascolta, di andare avanti. La risposta però necessita di una premessa di carattere storico, non voglio annoiare nessuno, dovrò spiegare come nasce questo Procedimento che è approdato dopo diciassette anni in dibattimento. Il Procedimento, lo ha accennato prima il Professore Aricò, nasce con la richiesta ai sensi dell'art. 8 codice penale, che l'allora Ministro della Giustizia DARIDA inoltra alla Procura Generale presso la Corte di Appello di ROMA. E' il 21 gennaio '83. - Tra parentesi - , in quella data la dittatura militare argentina è ancora al potere; la Democrazia in quel Paese tornò solo a dicembre dell'83 con l'elezione di RAUL ALFONSIN. Nel gennaio '83 vi è questa richiesta del Ministro della Giustizia italiano di procedere ai sensi dell'art. 8 codice penale, penalmente nello Stato nei confronti di coloro che risulteranno responsabili in ordine ai fatti delittuosi commessi in danno di cittadini italiani nel territorio della Repubblica argentina dal 1976 in poi, in relazione alla vicenda dei Desaparecidos di cui alla data, di cui alla nota 9 novembre '82 del Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati che aveva ricevuto, la Commissione di Giustizia, un incartamento dal Consolato italiano di BUENOS AIRES in cui sostanzialmente venivano trasmesse in ITALIA, al Parlamento della Commissione di Giustizia, decine e decine di denunce di italiani emigrati in ARGENTINA che avevano visto sparire i propri figli per ragioni politiche. Dirò subito che non si tratta di terroristi e, se il Processo andrà avanti, potremmo dimostrare che si tratta di ragazzi alcune volte addirittura di diciassette anni, colpevoli solo di opporsi in maniera ingenua alla dittatura che insanguinava quel Paese. Io non credo che questa richiesta formulata correttamente ai sensi dell'art. 8 codice penale, sia generica come il Professore Aricò lamentava. Vi è una richiesta espressa di accertare chi fossero i responsabili di questi crimini e di procedere penalmente contro di essi; evidentemente erano le indagini che dovevano partire a dare un nome e cognome a questi responsabili. Ho detto prima che la richiesta viene inoltrata dal Ministro nel gennaio '83 quando ancora l'ARGENTINA conosce la dittatura militare che cederà il passo alla Democrazia solo a dicembre dell' 83. A far cadere la dittatura, questo immagino potete benissimo comprenderlo, non fu nessuna resistenza armata, che l'ARGENTINA non era in grado di produrre e di opporre a un regime che con tanta ferocia stava pianificando il terrore. A far cadere la dittatura fu da una parte quella forma di resistenza diciamo pure un po' romantica che era rappresentata dalle madri e dalle nonne di PLAZA DI MAJO. L'unica forma di opposizione audace del popolo argentino, era rappresentato da queste madri e nonne che sfilavano ogni giovedì pomeriggio davanti a PLAZA DI MAJO chiedendo il perché i propri figli, i propri nipoti fossero spariti. C'era poi un fatto più specificamente storico, politico che aveva determinato la disfatta del potere militare argentino; e fu quell'avventura disastrosa dell'ARGENTINA rappresentata dalla guerra delle FALKLAND/MALVINAS. Che avrebbe dovuto essere lo spirito, nelle intenzioni dei Militari, un estremo tentativo di recuperare il consenso popolare. La disfatta finì per allontanare il Paese dal regime. Viene così eletto democraticamente ed è abbastanza singolare, dopo una dittatura tanto feroce, un leader democratico e radicale RAUL ALFONSIN. E adesso dovrò dire perché queste indagini italiane iniziate nell'83 segnano una battuta d'arresto e lo dovrò dire anche per spiegare per quale ragione a mio avviso qui non può essere in alcun modo invocato l'art. 11 codice penale nei confronti degli imputati di cui oggi parliamo. Il primo gesto politico che RAUL ALFONSIN come neo Presidente della Repubblica sottopose al suo Paese, fu il decreto numero 158 del 10 dicembre '83, con questo decreto disponeva che venisse istituito un processo penale contro i nove Comandanti delle Giunte Militari succedutesi tra il '76 e l'83. E nell' 85, a dicembre, si previene a una Sentenza emessa dalla Camera Federale argentina nei confronti di VIDELA, AGOSTI, MASSERA, che erano i tre Comandanti della Prima Giunta Militare, quella del golpe del 24 marzo '76.

AVV. DIF.: chiedo scusa, posso inserirmi per una richiesta mortificata di scuse, mi devo per forza allontanare e ritornerò appena possibile se non è finito, sono veramente mortificato.

P.M.: prego.


PRESIDENTE: viene sostituito dall'Avvocato Melandri per il suo...

AVV. DIF.: sì. (Voce in sottofondo).

P.M.: dicevo, gli imputati di questo processo del 1985 celebratosi in ARGENTINA, furono VIDELA, AGOSTI, MASSERA, come Comandanti della Prima Giunta Militare, VIOLA, GALTIERI, LAMBRUSCHINI e poi GRAFFIGNA, ANAJA e LAMIDOSO. Nei confronti di VIDELA, di MASSERA, si pervenga a dicembre dell' 85 a una condanna ad ergastolo. Altre condanne più lievi per altri degli imputati qualcuno di essi fu, per la verità, anche assolto. Dico questo perché questo processo dell'85, insieme a un altro processo, quello a CAMPS dell'86/'87 rappresentano gli unici processi celebrati in ARGENTINA nei confronti dei responsabili della dittatura militare protrattasi tra il '76 e l'83. Cosa era avvenuto per fare interrompere questa sete di Giustizia del popolo argentino, successivo all'elezione di ALFONSIN. Era avvenuto che dopo la prima Sentenza di cui ho parlato, questa di dicembre '85 contro i nove Comandanti delle Giunte Militari, avevano iniziato a istruirsi altri procedimenti nei confronti degli altri alti Ufficiali responsabili di questi massacri. Cercate di immaginare quale potesse essere la reazione di un Esercito che certamente non era cambiato dall'oggi al domani, che continuava a vedere nei suoi ranghi più alti le stesse persone che fino a due/tre anni prima avevano compiuto i misfatti che immagino conosciate, anche se mi auguro conoscerete più a fondo nel prosieguo del dibattimento. Vi fu una immaginabile, fortissima resistenza delle gerarchie militari alle celebrazioni di questi processi. Vi furono, e sono fatto storico, tentativi di insurrezione militare, ammutinamenti di militari; basti ricordare al Colonnello RICO e i suoi carapintadas che si erano ammutinati nell'87, minacciando una vera e propria insurrezione militare. E' questo lo sfondo sociale e politico nel quale maturano due leggi che non ho difficoltà a definire una più vergognosa dell'altra. La "leder punto final" o legge del punto finale di dicembre '86, che sostanzialmente diceva ai Giudici: "Vi diamo sessanta giorni di tempo, sessanta giorni, per istruire i processi contro i militari e rinviarli a giudizio. Se in questi sessanta giorni di tempo non ce la farete, questo è il punto finale, non si può andare più avanti". - Tra parentesi - dicembre '86, il mese di dicembre in ARGENTINA equivale alla nostra piena estate, fine luglio/agosto, siamo nell'emisfero australe. Nonostante questo devo dire, la Magistratura argentina riuscì a istruire qualcosa all'incirca cinquecento rinvii a giudizio, e siamo quindi agli inizi dell'87. Ci fu quella insurrezione militare del Colonnello RICO di cui ho parlato prima e dei carapintadas, che venne sedata solo attraverso una forma di compromesso che ALFONSIN dovette raggiungere con i militari, e si sarebbe scoperto un paio di mesi più tardi che questo compromesso era la "lej de obbediencia debida", la legge di obbedienza dovuta. Che cos'è questa legge che sostanzialmente pose nel nulla tutte le istruttorie che si stavano facendo contro i militari. E' una legge che esasperando e mortificando i principi comuni del diritto penale, universale direi, allarga il concetto di adempimento di un dovere che si badi bene è anche un concetto noto nel nostro ordinamento penale come in quasi tutti quelli moderni e cioè il nostro art. 51 codice penale, prevede che nessuno può essere punito per un fatto quando lo abbia commesso nell'adempimento di un dovere, in esecuzione ad un ordine legittimo, legittimo. E la Giurisprudenza è ormai consolidatissima nel precisare che non può in alcun modo essere invocata questa esimente quando ci si trovi di fronte a un ordine palesemente illegittimo. E io vorrei proprio vedere se l'ordine di torturare o uccidere un avversario politico possa mai essere ritenuto da qualcuno legittimo. La legge di obbedienza dovuta sostanzialmente finisce per bloccare tutti i residui processi, ma la legge di obbedienza dovuta aveva un limite e cioè era applicabile soltanto agli Ufficiali che non rivestissero il grado di Generale di Divisione; ed è esattamente il grado rivestito da SUAREZ MASON che era Generale di Divisione ed era Comandante della zona uno di BUENOS AIRES. Con il golpe del ' 76 l 'ARGENTINA fu divisa in cinque zone militari; ognuna di queste era sotto il comando di un Generale di Divisione e da queste zone praticamente dipendevano tutti gli organi di Polizia e le Forze Militari di quel territorio. Lo stesso grado di Generale di Divisione rivestiva anche SANTIAGO OMAR RIVEROS Comandante della zona quattro, corrispondente alla zona di TIGRE, CAMPO DE MAJO. Questo è lo scenario che ci troviamo quando il procedimento italiano è stato aperto nell'83. Se noi ci mettiamo in un momento in cui con la Sentenza dell'85 divenuta poi definitiva contro i nove Comandanti delle Giunte Militari, e la Sentenza CAMPS che aveva condannato questo ...CAMPS che era il Capo della Polizia provinciale di BUENOS AIRES. Possiamo immaginare che il procedimento italiano aveva conosciuto una battuta d'arresto proprio, perché evidente era comunque l'impressione, che era più di un'impressione, di questa voglia di Giustizia che in ogni caso anche in ARGENTINA si avvertiva in maniera palpabile. Questo spiega perché, e qui poi intenderò produrre queste cose, in quel momento chiaramente anche nel procedimento italiano che pure era ancora a carico di ignoti, è evidente che VIDELA, AGOSTI, MASSERA e altri erano i virtuali indagati da iscrivere nel

registro delle indagini. E siccome c'era stata appunto questa condanna divenuta definitiva in ARGENTINA, così come c'era stata una condanna divenuta definitiva nei confronti di CAMPS, vi fu da parte dell'allora Consigliere Istruttore presso l'Ufficio di Istruzione del Tribunale di ROMA, RENATO SQUILLANTE, una richiesta al Ministro della Giustizia dell'epoca ai sensi dell'art. 11 secondo comma codice penale, quello ricordato prima dal Professore Aricò. In effetti per procedere nei confronti di VIDELA, AGOSTI, MASSERA e gli altri che avevano subìto il processo in ARGENTINA dell'85, così come per procedere nei confronti di CAMPS, sarebbe stata necessaria una richiesta ai sensi dell'art. 11 capoverso del codice penale da parte del Ministro. Il Ministro dell'epoca, persona di cristallina pulizia morale come sicuramente GIULIANO VASSALLI, non ritenne di avanzare questa richiesta; e questo lo fece perché i due processi che ho detto prima, quello ai nove Comandanti delle Giunte e al Generale CAMPS che era il Capo della Polizia della provincia di BUENOS AIRES, si erano comunque celebrati, si erano risolti con delle condanne, erano queste condanne divenute definitive. Per cui ritenne, devo immaginare, di non infierire chiedendo un rinnovamento del giudizio nei confronti degli stessi qui in ITALIA. Ma questa richiesta ai sensi dell'art. 11, avanzata dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di ROMA al Ministro, riguardava proprio espressamente i casi di VIDELA, AGOSTI, MASSERA e gli altri Comandanti delle Giunte Militari e il caso di CAMPS. Il silenzio del Ministro protrattosi per oltre tre mesi, equivaleva a una non volontà di procedere nei confronti di questi soggetti. Si badi che all'epoca il fascicolo era ancora aperto a carico di ignoti. Il Ministro VASSALLI non ritenne di avanzare richiesta per il rinnovamento del giudizio per le ragioni che ho detto prima e nel '92, meglio novembre del '91, c'è per la verità una prima richiesta di archiviazione del P.M. all'epoca titolare del procedimento. Si tratta di una richiesta di archiviazione che conteneva in sé come la Corte di Assise potrà vedere, perché intendo produrla, una contestuale richiesta di autorizzazione alla riapertura delle indagini. Una archiviazione, diciamo così tecnica, perché erano inutilmente ispirati i termini per le Indagini Preliminari con il fascicolo aperto a carico di ignoti. Se ne richiedeva l'archiviazione in senso tecnico ma contestualmente si chiedeva al G.I.P. cosa che poi il G.I.P. fece nella stessa data, si chiedeva l'autorizzazione alla riapertura delle indagini. Questo sulla base di una amplissima documentazione che era stata prodotta dai Difensori dei congiunti delle vittime che già all'epoca erano gli Avvocati Maniga e Gentili, che sono oggi parte... costituiti Parte Civile. E sulla base di questa ricca produzione testimoniale e documentale lo stesso P.M. richiedendo l'archiviazione tecnica, per le ragioni che ho detto prima, chiedeva contestualmente un'autorizzazione al G.I.P. di riapertura delle indagini. Cosa che puntualmente avvenne con il decreto di archiviazione del 10 febbraio '92 che porta la firma del Giudice per le Indagini Preliminari ANTONIO CAPPIELLO il quale nella stessa data, 10 febbraio '92, emise un separato provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini. Il fascicolo processuale a questo punto, passa a carico di noti, il fascicolo processuale che prima era contro ignoti diventa a carico di CORD VIDELA + 88. Ecco per quale ragione, quando qualche anno più tardi, nel '95, lo stesso P.M. preso atto della assoluta mancanza di collaborazione dell'Autorità Giudiziaria argentina si vede costretto a chiedere l'archiviazione, il G.I.P. ritenne, proprio perché comunque il procedimento era a carico questa volta, di VIDELA + 88, ritenne di dover richiedere al Ministro dell'epoca, il Professor FLIC, siamo nel '96, se intendeva o meno presentare, dovendo comunque decidere su una richiesta di archiviazione sulla quale c'era stata opposizione dei Difensori che rappresentavano le parti offese, il Giudice delle Indagini Preliminari dell'epoca, cioè, il Consigliere D'ANGELO, ritiene di dover chiedere al Ministro di Grazia e Giustizia se per caso intendesse avanzare richiesta ai sensi dell'art. 11 capoverso, codice penale, ma questo perché ripeto, tra gli imputati in questo fascicolo figuravano: VIDELA, AGOSTIN, MASSERA e altri che sono quei pochissimi alti Ufficiali che erano stati giudicati nelle uniche due Sentenze Argentine, nei due unici processi argentini, cioè quello alle Giunte dell'85, e quello a CAMPS dell'86/'86. Queste e solo queste sono le decisioni giurisdizionali adottate in ARGENTINA in relazione alla vicenda dei desaparecidos. In che cosa, chiedo scusa Presidente, vorrei sedermi perché faccio fatica a raggiungere il microfono, forse riesco a non affannare se sto seduto. In che cosa, dicevo consisterebbero questi giudicati, agitati dal Professor ARICO' e anche dall'Avvocato Melandri nei confronti degli odierni imputati, lasciamo da parte SUAREZ MASON, perché è in una posizione stralciata, parliamo di RIVEROS, di GERARDI, PORCHETTO, MALDONADO, ROSSIN e PUERTAS. Nei confronti dei due Generali di Divisione, RIVEROS. Cioè, solo di RIVEROS, diciamo, perché lui aveva questa... questo grado di generale di divisione, l'altro di SUAREZ MASON, ma non ne parliamo in

questo momento, vi fu un provvedimento di indulto. Divenuto Presidente nell'89, MENEM, decise in base ad un opinabile disegno di pacificazione nazionale, di gettare un colpo di spugna su tutte queste tragedie del passato e ciò fece concedendo la grazia ai nove... cioè, a VIDELA, MASSERA e agli altri tra i nove Comandanti Giunte Militari che erano stati condannati. E ciò fece con un decreto di indulto, ma un decreto presidenziale che non ha nulla di giurisdizionale, nei confronti di SUAREZ MASON sia di RIVEROS che non potevano beneficiare della legge di obbedienza dovuta, in virtù proprio del loro grado di Generali di Divisione, Comandanti di zona. Ora io mi domando, quale valore di giudicato può mai essere riconosciuto ad un provvedimento che non ha assolutamente nulla di giurisdizionale. Il giudicato di chi parla dell'art. 649 del codice di procedura penale, richiede un giudizio nel merito, richiede una valutazione di fatti, richiede la sottoposizione di una persona imputata di determinati fatti a un Giudice, ad una Corte. Tutto questo non ci fu assolutamente nel caso di RIVEROS e di SUAREZ MASON che beneficiarono di questo indulto che è un mostro giuridico con cui si vollero coprire mostruosità storiche. Che cosa è nel nostro ordinamento penale, l'indulto. E' inutile che lo ricordi ai Giudici togati che mi ascoltano, sento però il bisogno di spiegarlo ai Giudici Popolari che sono presenti. L'indulto è la cosiddetta causa estintiva della pena richiede, cioè, una sentenza di condanna passata in giudicato che abbia quei caratteri che ho detto prima, e cioè il giudizio di valutazione su determinati fatti. E' un provvedimento di carattere sovrano, l'indulto, che ha l'efficacia di porre nel nulla la pena inflitta a seguito di un giudizio nei termini che ho detto prima. Possiamo considerare indulto questo provvedimento presidenziale dato senza che ci fosse stato nessun giudizio, dal momento che si erano interrotte le indagini preliminari, sia nei confronti di SUAREZ MASON sia nei confronti di RIVEROS. Vogliamo considerarlo definito impropriamente indulto, vogliamo pensare che fosse una sorta di amnistia? E' lecita una amnistia ad personam, come in questi casi e per reati così gravi? Noi conosciamo nel nostro ordinamento penale le amnistie, sono provvedimenti... ormai l'ultimo risale al '90, che vengono dati con decreto del Presidente della Repubblica per ragioni particolari, molte volte sono le più sciocche, nel senso che magari c'è un insostenibile sovraffollamento dei carceri, o un carico ormai ingestibile di procedimenti nelle stanze dei singoli Magistrati e interviene questo provvedimento per cercare di deflazionare il carico processuale. Non mi pare che nel caso di RIVEROS e di SUAREZ MASON si possa in ogni caso considerare questo provvedimento con una sorta di amnistia, l'amnistia è un provvedimento di carattere generale e non certo individuale. Non credo di dovere aggiungere altro sul punto. Non credo che tanto nei confronti di SUAREZ MASON che nei confronti di RIVEROS si possa invocare l'esistenza di un giudicato e opporre che questo Procedimento costituirebbe una violazione del bis nidem. Per quello che riguarda gli altri imputati e c'è PORCHETTO, ROSSIN, PUERTAS e MALDONADO, gli stessi hanno beneficiato di quella legge di obbedienza dovuta di cui ho parlato prima, e di cui chiedo al Presidente che mi ascolta di poter produrre poi una copia, tanto di questa legge di obbedienza dovuta come del punto finale, come di un'altra legge, la numero 23049 che era una legge che recava delle modifiche al codice di Giustizia militare al codice di Giustizia militare argentino e che prevedeva sì, questa esimente dell'adempimento di un dovere di cui vi ho parlato prima.

PRESIDENTE: dovremmo acquisire anche i provvedimenti del Ministro e...

P.M.: certamente.

PRESIDENTE: ...del Pubblico Ministero.

P.M.: sia...

PRESIDENTE: e del...





P.M.: ...intendo produrre lo dico subito la richiesta si archiviazione con contestuale richiesta di riapertura delle indagini fatta dal P.M. nel '91 e il conseguente decreto di archiviazione si era ancora con il fascicolo a carico di ignoti e contestuale decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini che portano alla data del 10 febbraio ' 92 a firma del G.I.P Cappiello. Così come intendo produrre anche penso che sia utile per la Corte di Assise, quella nota trasmessa a dicembre '88 dal Consigliere Istruttore dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di ROMA SQUILLANTE, all'allora Ministro di Grazia e Giustizia VASSALLI con cui chiedeva di valutare l'opportunità di una richiesta ai sensi dell'art. 11 secondo comma codice penale, nei confronti di VIDELA, AGOSTIN, MASSERA e insomma di quegli imputati di cui ho parlato prima per i quali c'erano stati i due processi in ARGENTINA. Dicevo, se non ricordo male, stavo parlando di PORCHETTO, MALDONADO, ROSSIN e PUERTAS, per dire che in nessun caso mi sembra possa essere ritenuto ostativo il fatto che gli stessi abbiano beneficiato in ARGENTINA della "lej de obbediecia debida" questa legge violava in maniera palese lo stesso codice militare argentino che prevedeva l'invoncabilità dell'adempimento di un dovere aggiungendo tranne che si tratti di fatti atroci o aberranti, ora mi pare che non sia assolutamente in discussione che di fatti atroci e aberranti si parla quando si ordinano, sequestri, torture, soppressioni fisiche, eliminazioni con i voli della morte di cui pure dovremmo parlare se questo Processo come mi auguro andrà avanti. Se non ho dimenticato nulla, potrei finire, credo di... c'era un ultimo punto, forse, quello che riguardava l'obiezione del Professore Aricò e cioè, che l'art. 8 del codice penale, riguarda ovviamente la punibilità dietro la richiesta del Ministro della Giustizia di delitti politici commessi all'estero in danno del cittadino italiano. Lui si chiede se nel caso di specie questi cittadini in ARGENTINA di origine italiana e comunque tutti come è dimostrato agli atti in possesso di cittadinanza italiana possano almeno rientrare in questa tutela. A me sembra che debbano rientrare certamente in questa tutela, vorrei spiegare nella maniera più semplice possibile per i Giudici Popolari che ci ascoltano, questo, probabilmente quando è iniziato questo procedimento e quando avrete sentito che l'oggetto del processo erano fatti avvenuti in ARGENTINA venticinque anni fa, vi sarete chiesti come mai, che senso ha, perché se occupa l'ITALIA? E' vero che il principio cardine del nostro ordinamento penale, come di quasi tutti gli ordinamenti penali è quello cosiddetto della territorialità delle legge penale,

è quello sancito dall'art. 3 e che cerco di semplificare al massimo, in sostanza risponde dei reati commessi nel nostro territorio sia il cittadino che lo straniero che appunto, stando in ITALIA commette un reato. Questo che avvenga tanto a danno di un cittadino che di uno straniero evidentemente. Si tratta di un principio che però conosce diverse eccezioni legate a ragioni che sono le più varie e negli artt. dal 7 al 10 del codice penale che sicuramente la Corte di Assise vi... i due Giudici togati vi leggeranno, vi faranno conoscere in Camera di Consiglio, sono appunto disciplinati vari casi in cui l'ordinamento italiano, prevede la punibilità di fatti commessi all'estero tanto dal cittadino che dallo straniero e spesso non soltanto in danno del cittadino italiano ma anche in danno dello straniero, in questa gerarchia di gradità, io penso che l'art. 8 sia sicuramente e comprensibilmente quello che prevede l'ipotesi di maggiore rilevanza anche morale. Perché dico questo, perché mentre negli altri casi, artt. 9, 10, vi è una condizione di punibilità e cioè la presenza nel territorio dello Stato del cittadino o dello straniero che abbia commesso all'estero un reato, qui è l'unico caso, art. 8 codice penale, si prescinde addirittura dalla presenza nel nostro territorio della persona nei cui confronti si procede per fatti da lui commessi all'estero. Mi sembra che questa sola argomentazione valga a superare l'obiezione che è stata mossa dal Professore Aricò. Credo di non dover aggiungere altro, vorrei produrre la documentazione di cui io prima ho parlato.

PRESIDENTE: pare che ci sia la questione sulla genericità della richiesta ai sensi dell'art. 8.

P.M.: sì.

PRESIDENTE: sulla necessità di una ulteriore richiesta...

P.M.: ecco...

PRESIDENTE: ...a seguito del provvedimento di archiviazione...

P.M.: certo.

PRESIDENTE: ...mi pare che ci siano queste altre due questioni.

P.M.: credevo di avere implicitamente risposto prima, e cioè, sostanzialmente non vi è stata nessuna soluzione di continuità tra il procedimento iniziato nell' 83 a seguito della richiesta del 25 gennaio '83 del Ministro e quello che poi ha portato al rinvio a giudizio. Non vi è stata una... come dire, una scissione temporale tra l'uno e l'altro. L'uno ha rappresentato la prosecuzione naturale dell'altro in virtù di quella contestuale al decreto di archiviazione e contestuale autorizzazione alla riapertura delle indagini di cui ho parlato prima.

PRESIDENTE: sospendiamo qualche minuto prima di dare la parola ai Difensori di Parte Civile. (Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE: Allora, la parola al Difensore dell'Avvocatura... Avvocato dello Stato. Prego!

AVV.DE FIGUE.: Signor Presidente, Signori della Corte, io ascolto sempre con molta attenzione quello che dice l'illustre collega il Professore Aricò, è sempre un arricchimento, appunto, ormai sono tanti anni, che ogni tanto mi incontro con lui. Cerco di semplificare, perché il processo può sembrare a volte una cosa molto complessa e il diritto a volte può sembrare una cosa cosa molto complessa, in realtà a volte la norma è semplice se si usi il buon senso e l'uso comune delle lingua italiana, perché il codice è scritto in lingua italiana. La tesi della controparte, così come di è venuta sviluppando e l'avete ascoltata è in estrema sintesi la seguente. Non abbiamo la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia prevista dall'art. 11, non abbiamo la richiesta prevista dall'art. 8 del codice penale, non abbiamo la richiesta dell'articolo... prevista dall'art. 11 perché il Ministro di Grazia e Giustizia ha ritenuto che non fosse chiara la situazione processuale in ARGENTINA e ha letto testualmente quello che il Ministro dell'epoca, il Ministro FLIC scriveva nella sua risposta al Presidente del Tribunale al... Allora, poi però l'Avvocato Aricò sostiene che comunque un giudizio c'è stato e che quindi comunque la richiesta ex art. 11, era necessaria. Poi l'Avvocato Aricò vi ha sostenuto che la richiesta del gennaio '83 fatta ai sensi dell'art. 8 non può essere considerata efficace come richiesta ex art. 8 prevista, appunto, perché si possa procedere nei confronti degli attuali imputati, sostenendo tra l'altro che non ci sarebbe delitto politico in danno di cittadini italiani. Intanto una prima valutazione che io vi invito a fare è questa: per valutare se sia necessario in questo Processo, una richiesta ex art. 11 voi dovete preliminarmente valutare se c'è una... se c'è e risulta agli atti, una situazione che richiede la richiesta ex art. 11 del codice penale, cioè, deve risultare agli atti del giudizio che ci sia stato nei confronti degli imputati un giudizio e che il giudizio si sia concluso. A mio avviso, questa situazione agli atti di questo giudizio, di questa situazione, agli atti di questo giudizio non c'è traccia. Quindi è del tutto inutile che voi vi mettiate a cercare se era o non era necessaria e se c'è o non c'è una valida richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia ai sensi dell'art. 11, perché tra le carte che voi avete a disposizione non c'è traccia da cui validamente trarre la convinzione che ci sono stati giudizi e provvedimenti giurisdizionali conclusivi, dei giudizi in ARGENTINA, nei confronti di questi imputati. Quindi il problema dell'art. 11 è un problema inesistente. L'altro problema è quello dell'art. 8 che è un problema, dicono i Giuristi, da un lato sostanziale e dall'altro processuale. Il Professor Aricò vi ha detto: "non c'è un delitto politico" con una lunga disertazione per farvi capire che occorre anche decidere quando c'è delitto politico nei confronti del cittadino italiano per lesione di un suo diritto politico in territorio straniero, se cioè, sia un diritto politico che spetta al cittadino italiano in quanto tale o in quan... o in quanto soggetto che vive all'estero. Non la ricordo, perché a mio avviso, questa è una valutazione del tutto irrilevante, perché l'art. 8 continua, va oltre quella parte su cui si è diffuso il Professor Aricò, e l'art. 8 che ci interessa l'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 8, dice testualmente così: "è altresì considerato delitto politico il delitto comune, l'omicidio, il sequestro, qualunque altra cosa, determinato in tutto o in parte da motivi politici". Di che cosa stiamo discutendo in questo Processo. Indipendentemente dal fatto che gli imputati siano o non colpevoli, che si siano verificati i fatti la cui responsabilità è ascritta agli imputati, almeno in questo momento. Si sta parlando in questo Processo di delitti comuni, la eliminazione delle vita, il sequestro di persona, torture, sequestri di minori, compiuti da organizzazioni che è fatto noto e i Signori Giudici togati vi potranno spiegare, che sono rilevanti in tutti i giudizi fatti noti, è fatto noto che in quel triste periodo che passò l'ARGENTINA, tutti questi fatti erano all'ordine del giorno ed erano commessi all'unico scopo, quali che siano i giudizi su... di ognuno di noi su questi fatti, di mantenere il potere alla Giunta Militare, il potere politico sulla Repubblica ARGENTINA. Quindi la soppressione di trentamila cittadini o trentamila essere umani è avvenuto per scopi politici. I sequestri sono avvenuti per scopi politici, tutto ciò che è avvenuto è delitto comune compiuto per scopi politici nella minore delle ipotesi, perché i cittadini italiani vittime, i cui parenti sono Parti Civili in questo Processo sono stati oggetto dei reati che voi avrete letto nei capi di imputazione per scopi politici. E allora, le condizioni di fatto che presuppongono e rendono legittima se c'è ed è valida una richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia di procedere ai sensi dell'art. 8, c'erano. Detto questo non mi scordo del fatto che l'illustre collega che mi ha preceduto ha detto anche che non c'è, non solo non c'è delitto politico, ma non c'è la richiesta ai sensi dell'art. 8, che cosa ha detto l'Avvocato Difensore degli imputati, ha detto la richiesta ai sensi dell'art. 8, è un atto politico, è una valutazione politica, è diverso che si chieda cioè, si chiede al potere politico di valutare in base ai suoi interessi, se sia il caso di procedere contro CASTRO o contro ARAFAT o contro SUAREZ MASON, il fatto è questi argomenti sono a mio avviso giuridicamente irrilevanti, il Ministro di Grazia e Giustizia è sicuramente un uomo politico o un uomo che ha rilevanza politica in relazione agli atti che compie ma è anche l'organo dello Stato che è a capo di un'amministrazione. E i suoi atti possono essere atti esclusivamente politici come quando in una intervista alla televisione, vi può venire a spiegare quale può essere un programma di riorganizzazione degli Uffici giudiziari, ma nel momento in cui scrive un provvedimento che pur sempre ha rilevanza politica, perché come tutti gli atti del Ministro verranno sottoposti a valutazione politica è un provvedimento amministrativo, ed allora bisogna vedere se in questo caso quello che è previsto dal codice penale, art. 8 e art. 11, è un provvedimento giurisdizionale che deve avere certe caratteristiche o è un provvedimento amministrativo che ha rilevanza in sede giurisdizionale di fronti ai Giudici, che ha rilevanza finché è in vita o finché risponde a certe caratteristiche quale provvedimento amministrativo, noi abbiamo due provvedimenti amministrativi; abbiamo il provvedimento dell'8 agosto '96 del Ministro FLIC e il provvedimento del 21 gennaio '83. Quello che ci interessa è il provvedimento dell'8 agosto, per primo, dell'8 del 1996, questo provvedimento è come si suol dire tra gli specialisti a contenuto plurimo, da una parte risolve il problema della richiesta ex art. 11, dall'altra parte inserisce nel suo provvedimento il problema della procedibilità ex art. 8, per quello che riguarda l'art. 11, ho già detto che il problema dovrebbe essere considerato irrilevante, voglio invece soffermarmi sulla parte rilevante per quello che riguarda la presenza in questo procedimento o non... di una richiesta ex art. 8, che cosa testualmente dice lo avete già sentito dal Professor Aricò il Ministro FLIC nell'ultimo capoverso del suo provvedimento dell'8 agosto, testualmente dice: "resta peraltro e ovviamente rimessa alla Signoria Vostra ogni valutazione circa, la possibilità pure in mancanza di tali elementi di continuare a procedere sulla base della richiesta formulata a suo tempo a norma dell'art. 8 del codice penale"; cioè, non dice affatto quello che mi sembra che abbia voluto fargli dire il Professor Aricò "valutate voi il da farsi" no, dice il Ministro rivoltando, perché sono collegate, "pure in mancanza di tali elementi" e cioè, "considerato che mancano le condizioni per la richiesta ex art. 11, valutate la possibilità di continuare a procedere sulla base della richiesta a suo tempo formulata" lui cioè, spacca la situazione che potrebbe essere rilevante ai sensi dell'art. 11, dalla situazione di fatto agli occhi del Giudice che deve procedere in relazione all'esistenza o meno di una richiesta ex art. 8, e siccome la richiesta da cui tutto è partito non è stata cancellata e restava all'epoca uno... 8 agosto '96, era un provvedimento amministrativo all'epoca, tuttora di gente e amministrativamente efficace diceva ai Giudici richiamando quel provvedimento e attenzione come potranno spiegarvi i Signori Giudici togati è normale, è riconosciuto dalla dottrina e dalla Giurisprudenza il richiamarsi a provvedimenti tuttora vigenti, sia per ciò che riguarda le attività da compiere, sia per ciò che riguarda le motivazioni dei provvedimenti, è possibile richiamarsi a provvedimenti amministrativi. Che cosa dice, continuare a procedere sulla base della richiesta formulata a suo tempo, ovvero per me quella richiesta è tuttora valida, e ciò lo dico, perché non posso pronunciarmi su una richiesta di pronuncia sulla situazione dell'art. 11, perché non mi risulta che questa situazione ci sia, se questa situazione l'esistenza di giudizio in ARGENTINA, non mi risulta è chiaro, che non mi posso pronunciare ma se non mi pronuncio pure in mancanza di tali elementi ha scritto: attenzione potete sempre procedere in base al precedente provvedimento amministrativo tuttora in vita, giustamente il Professor Aricò alla fine attacca il provvedimento del 21 gennaio '83, dicendo: "attenzione è un provvedimento inefficace", ma è un concetto... a mio avviso nuovo in diritto amministrativo, questo provvedimento ha tutte le caratteristiche per essere considerato un provvedimento amministrativo del tutto vigente, del tutto vivente, vigente efficace, può essere disapplicato dal Giudice, oppure può dirsi dal punto di vista della sua rilevanza in sede processuale e penale no ha le caratteristiche per essere considerato un provvedimento di quel genere, ovvero richiesta ex art. 8, perché? Perché è generico, allora io lo... sono andato a rileggere posto che non sta, non è specificato in nessun luogo quali debbano essere puntualmente le caratteristiche della richiesta, la richiesta dice così: "richiedo che si proceda penalmente nello Stato, nei confronti di, sono in corso indagini, per l'accertamento delle responsabilità e successivamente per il compimento delle attività processuali tipiche delle fasi dibattimentali se e quando ritenuto necessarie, nei confronti di coloro che risulteranno responsabili in ordine ai fatti delittuosi commessi - eccetera, eccetera - in danno di cittadini italiani nel territorio della Repubblica Argentina, in relazione alla vicenda dei Desaparecidos è generico? Si fa riferimento alle vittime ed esistono elenchi puntuali delle vittime, cittadini italiani, si fa riferimento al luogo ove questi fatti vennero compiuto, il territorio della Repubblica Argentina, si fa riferimento all'epoca temporale in cui i fatti furono commessi o sarebbero stati commessi dal ' 76 in poi, si fa riferimento specifico al tipo di fatti, la vicenda dei Desaparecidos". Io riprendo le parole del collega sono profondamente rispettoso delle tesi avversarie quali quelle che ho ascoltato prima, ma sono profondamente convinto della loro infondatezza e ritengo che in questo caso e su queste questioni codesta Corte possa procedere con la massima tranquillità, grazie Presidente.

PRESIDENTE: prego!

AVV. MANIGA: Avvocato Maniga per Parti Civili e intervenienti. Signor Presidente e Signori della Corte, che ha parlato prima di me il Pubblico Ministero e il collega De Figuereido, del'Avvocatura dello Stato ha ampliamente, mi ha ampiamente spianato la strada, mi rimetterò quindi e... e la prego di avvertirmi se farò qualche ripetizione, ma credo di non farla a toccare alcuni punti integrativi degli argomenti già svolti, seguendo lo schema dell'argomentazioni del collega Aricò, sostiene il collega Aricò come abbiamo sentito, che mancherebbe la condizione di procedibilità in quanto mancherebbe la richiesta di ripetizione del giudizio svolto in ARGENTINA ai sensi dell'art. 11, ma sostiene anche che a questo proposito il compito di valutare e di ricercare questi elementi che potrebbero rappresentare la mancanza della condizione di procedibilità compete al Giudice. E ha distinto tra allegazioni i Difensori degli imputati hanno prodotto la richiesta di archiviazione che a suo tempo aveva svolto il Pubblico Ministero di allora, stiamo nel gennaio del '96, il quale aveva motivato quella richiesta di archiviazione, facendo un esplicito riferimento ai pre... precedenti almeno così riteneva il Pubblico Ministero ai precedenti giudizi svolti in ARGENTINA producendo quel provvedimento dalla Camera Federal che oggi hanno rievocato i Difensori degli imputati, dalla Camera... Argentina provvedimento con il quale quella Corte aveva respinto una richiesta di rogatoria che era stata svolta in quel periodo. La Camera Federal aveva motivato dicendo per noi questi casi, sono già aggiudicati, quindi il problema non si pone, da questo punto di partenza i Difensori degli imputati sostengono quindi che i giudizi c'erano e che in ogni caso sarebbe stato compito approfondire per ricavarne gli elementi, tali a valutare se c'erano la... condizione di procedibilità, non è così, non è così, la Camera Federal e... con quel provvedimento richiamato dal Pubblico Ministero a sì, enunciato il principio ma poi è entrata nel merito indicando specificamente quali erano a loro giudizio gli elementi secondo i quali quei giudizi sarebbero già stati svolti, quindi rievocando le ben note e già richiamate leggi, punto final obedienza de vida, (come da pronuncia) per non parlare poi degli indultos, quindi al Ministro in quel momento gli elementi per valutare se si doveva o no procedere ai sensi dell'art. 11, erano stati forniti tutti, nel senso che quello era il punto essenziale con il quale il Ministro poteva o no, applicare la norma di cui stiamo parlando cioè, l'art. 11, il Ministro aveva valutato che non solo non era stato richiamato specifico giudizio a monte relativo agli indagati, agli allora indagati, ma aveva anche valutato che proprio quel provvedimento della Camera Federal, faceva riferimento non a provvedimenti giurisdizionali ma faceva riferimento a ben note leggi, cioè quali un esame dogmatico, anche sommario, alla luce non solo dei nostri principi ma anche a quelli allora, allora e non solo oggi in vigore nella nazione ARGENTINA, sarebbero risultati tutto fuorché fonte di giudizio. Ecco, perché questo primo argomento secondo il quale sarebbero stati forniti gli elementi tali da indurre il Giudice a procedere a accertamenti ulteriori non sussistono, e per quanto riguarda poi i singoli, quelle singole leggi che... ai quali, alle quali si è fatto in più occasione riferimento il Signor Pubblico Ministero si è già espresso a me pare in maniera esauriente, io mi permetto di produrre una breve, una breve memoria, una breve memoria nella quale sono rievocati i passaggi legislativi in questione, ma anche sono richiamati alcuni principi giurisdizionali nostri idonei a escludere l'ipotesi che è stata avanzata, anche e con riferimento all'archiviazione, perché il Professore Aricò ci ha detto che a suo avviso e a sua autorità rende ascoltabile questo principio, solo che non è l'unico emesso a proposito, l'archiviazione è un giudizio, come tale che conclude cioè, è un provvedimento che conclude un giudizio, ora, faccio un brevissimo passo indietro e telegraficamente rievoco, la legge cosiddetta appunto Final, la Legge 23492 del dicembre dell'86, detta meglio Esinsion dell'Asion Penal (come da pronuncia) è una legge meramente processuale e su questo è una disposizione processuale, non si discute, se il procedimento non è riassunto entro un certo termine, ed è stato ricordato che è un termine brevissimo, fatto apposta concidente con l'estate australe, perché le riassunzioni non avvenissero o avvenissero nel minor numero possibile, se il procedimento non è riassunto entro la certa data il procedimento è... bloccato sul nascere, quindi con questo effetto processuale preclusivo è pacifico che sotto questo profilo, sotto questo profilo il procedimento non c'è, non solo non c'è il giudicato, non c'è... il provvedimento finale si chiude il giudizio, non c'è giudizio, per quanto riguarda la... cosiddetta obbedienza de vida, la legge 23521, beh, l'abbiamo già detto, è una legge assolutamente incostituzionale anche per i principi di allora, perché presuppone, perché determina una presunzione assoluta, iuris ed jure, senza prova contraria di non procedibilità nei confronti di soggetti assolutamente non determinati, ma che hanno operato in un certo contesto storico, una legge del genere dà luogo a qualcosa di simile, quando dico qualcosa di simile, è perché sotto il profilo dogmatico, non

c'è agevole definirla oggi... non era agevole definirla allora, non era agevole definirla tecnicamente nemmeno alla luce dei principi giuri... giuridici, vigenti in ARGENTINA, ma è pacifico, che se vogliamo andare a cercare un'assonanza un parallelo rispetto ad altri istituti, quella legge determina, qualcosa di simile all'archiviazione o alla depenalizzazione in questa breve memoria con la quale rievoca, sommariamente questi principi viene... vengono citati due... vengono citate due Sentenze del Supremo Collegio, piuttosto significative, una Cassazione Sezione Sesta numero 15475 del 21/11/'90, dove si dice, si fa una ben precisa distinzione tra le norme, otto, nove, da una parte e undici dall'altra del codice penale, dove si sottolinea in maniera netta e inequivocabile, che non può essere considerato giudicato colui che è stato oggetto di un provvedimento di archiviazione, visto che l'archiviazione postula il mancato esercizio dell'azione penale e quindi esclude in radice il controllo in sede giurisdizionale di un'ipotesi di reato contestato nel che consiste il giudizio indicato dall'art. 11, là... ove c'è archiviazione, non c'è giudicato e quindi non c'è l'applicazione dell'art. 11, più avanti viene citata un'altra Sentenza, Cassazione Sezione Seconda, Sentenza 2860 del 10/03/'92 dove lo stesso principio viene... come principio similare viene... enunciato a proposito della depenalizzazione, la depenalizzazione potrà entrare in gioco la ove si parla di estradizione, ma nel caso specifico quello che è reato qui e non è reato là, Signori Giudici Popolari non rileva è sufficiente che sia reato per la nostra legge questo afferma, afferma questa... questa Sentenza che mi sono permesso di... ricordare, quindi... quindi non solo quelle leggi con le quali è stata garantita l'assoluta impunità ai soggetti erano assolutamente aberranti quelle sì, rispetto al contesto giuridico ma erano leggi tali la cui applicazione non può e non poteva assolutamente determinare un giudizio, tale quindi da poter anche solo presupporre, presupporre la applicabilità dell'art. 11, del resto e concludo su questo punto e concluso su questo punto, quelle leggi, quelle leggi con un provvedimento recente, la legge 24952 del 15 aprile '98, sono stati abrogati anche in ARGENTINA, leggi tra l'altro nei confronti delle quali e... organismi internazionali si erano in più occasioni, pronunciate contro la loro illegittimità incostituzionalità, violazione dei diritti umani, ma quelle leggi sono state recentemente abrogate anche dalla nazione ARGENTINA, pertanto giusto per concludere il discorso, poiché erano leggi che precludevano il giudizio non erano né amnistia, né altri provvedimenti che fanno il punto fermo, oggi in teoria, se ciò potesse avvenire per quei fatti si potrebbe procedere in ARGENTINA questo non è stato fatto e probabilmente non sarai mai fatto in ARGENTINA si procede per altre... per altre vicende che non erano state neanche sfiorate prima, quindi per concludere su questo punto, per concludere su questo punto, non solo non ci sono i giudizi a monte, ma non ci sono neanche in via embrionale gli elementi, perché il Giudice, possa essere indotto a fare ulteriori analisi, anzi, c'è esattamente il contrario, c'è la prova certa che era balzata all'occhio del Ministro quando ha appreso il provvedimento che vi è stato rievocato che quei giudizi a monte non c'erano. Quindi la preclusione di cui all'art. 11, per la procedibilità non è neanche da ipotizzare, un'altra breve annotazione e poi ho concluso, perché sull'art. 8, e sulla relativa eccezione mi pare che... il Signor Pubblico Ministero e il collega De Figuereido abbiamo già ampiamente e risposto... una piccola annotazione a proposito della configurabilità sostanziale degli estremi di cui all'art. 8, è vero non solo, non solo c'è l'ultima parte del terzo comma dell'art. 8, con quell'inciso rievocato dal collega, dall'Avvocatura dello Stato e altresì sono considerati delitti politici, cioè... ma non dimentichiamoci perché sarà bene ricordarlo, qual è la ratio di queste norme, ce lo siamo chiesti, se lo sono chiesti i Signori Giudici Popolari, come mai ci sono certe norme, che sono all'inizio del codice penale, e che... consentono questa deroga ad un principio base del diritto penale cioè, il principio della territorialità, solitamente il Giudice italiano, giudica per fatti successi accaduti nel territorio dello Stato, può sembrare strano, può sembrare strano che il Giudice italiano vada a invadere campo che sembra altrui, non è così, queste norme è il chiono inevidente connessione con le vicende storiche del... susseguite nel tempo, noi sappiamo che il nostro paese ha fornito ampio materiale umano, se mi si consente questa espressione, all'emigrazione e l'ARGENTINA è un paese che si è arricchito enormemente della presenza italiana, la... ratio di queste norme sono la necessità assoluta di proseguire, reiterare la tutela del cittadino italiano anche all'estero ovunque si trovi il cittadino italiano, perché se così non fosse uno stato assolutamente illiberale, magari più di quanto illiberale è stato la... la nazione ARGENTINA in quel periodo potrebbe anche procedere al totale annientamento della componente italiana in quel... in quel paese e lo Stato Italiano non potrebbe avere strumenti idonei per intervenire a tutela dei propri concittadini, ecco, perché la ratio della norma. Quindi la ratio della norma, significa la tutela dei cittadini italiani ovunque si trovino per tutelarne i diritti civili, di cittadini che trasferiti in quel luogo, svolgono azione significativa e quindi hanno meritano una tutela assoluta e ricordo e con questo concludo che l'art. 35 della Costituzione che mi sono permesso di richiamare quando avevo... quando ho proceduto alla richiesta di intervento della confederazioni sindacali e della confederazione nazionale che è stata accolta, non dimentichiamoci che l'ultimo comma dell'art. 35 della costituzione recita "la Repubblica riconosce la libertà di emigrazione salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale e tutela il lavoro italiano all'estero", quindi questa sottile distinzione tra cittadini italiani come tali cittadini in quel momento ospite del potere straniero non ha motivo di esistere, quindi anche sotto questo profilo l'eccezione del Professor Aricò questa lo posso dire a chiare lettere come tutte le altre, ma queste è la più azzardata e priva di ogni fondamento. Mi pare di aver detto tutto quello che ritenevo opportuno di aggiungere rispetto a quello che meglio di me hanno detto chi... han detto chi mi ha preceduto e quindi mi associo sulla richiesta che le eccezione vengano respinte.




PRESIDENTE: chi altro vuole intervenire dei Difensori di Parte Civile brevemente.

AVV. GENTILI: sì, brevemente, perché gli interventi precedenti sono stati ben chiari, incisivi e in particolare mi sia consentito di dire che particolarmente chiaro e incisivo è stato l'intervento dell'Avvocato dello Stato su punti fondamentali del Processo. Bene la Difesa degli imputati che non produce nulla le produzioni sono tutte dovute alla precisione e allo scrupolo del Pubblico Ministero, chiede invece che voi andiate a cercare delle pronuncie, in sostanza cosa dicono: "noi siamo già stati giudicati in ARGENTINA, siamo stati già giudicati in ARGENTINA e quindi è giusto che non ci sia nuovamente giudicati in ITALIA". Ebbene, i documenti non prodotti sono l'11 marzo '94 cioè sei anni fa della Camera Argentina, quella con la generica protesta che sarebbe intervenuto un giudizio, là il provvedimento del Ministro FLIC e dell'8 agosto '96, cioè quattro anni fa, quasi quattro anni fa. Ma è possibile che in sei anni questi imputati non vi abbiamo fatto vedere le Sentenze, le Sentenze i giudicati per cui vi chiedono di non giudicarli nuovamente, erano le loro Sentenze, ma non ci sono state, ecco la ragione per cui dopo sei anni Vi si viene a dire andate a cercare le nostre Sentenze che noi non produciamo. E allora si dice perché non le producono? Perché non ci sono OMAR SANTIAGO RIVEROS ha avuto un indulto come ha detto giustamente un provvedimento anomalo di amnistia individuale, non saprei come chiamarlo diversamente, di amnistia individuale, che ha deprocessato, cioè interrotto i processi a suo carico, abbiamo il provvedimento, abbiamo l'elenco dei processi interrotti, indulti, quando siamo andati in rogatoria in ARGENTINA, che cosa ci hanno risposto per ricacciare, tra l'altro insultando i Magistrati italiani che andavano in rogatoria, sono già stati indultatos, questa era la frase che ci ripetevano per ricacciarci indietro, cioè sono già stati perdonati individualmente, questo ci riferisce SUAREZ MASON che non si interessa, questo si riferisce a OMAR SANTIAGO RIVEROS. E allora si dice che non hanno prodotto in sei anni quello che non esiste, esiste sotto forma di amnistie individuali nel nostro ordinamento atipiche. Non Vi si chiede di processare delle persone già processate, perché per volontà politica dichiarate individualmente impunite e questo è il primo punto. Brevissime osservazioni sugli altri punti, Vi si dice non è un diritto politico, qui Vi hanno già risposto perfettamente chi mi ha preceduto, questi cittadini assassinati avrebbero una doppia cittadinanza in sostanza avrebbero svolto la loro attività, in particolare il MASTINU attività sindacale all'estero. Lasciamo stare il punto dell'attività sindacale perché la Corte ha già deciso l'ammissione delle organizzazioni sindacali con un'Ordinanza indiscutibile. MARTINO MASTINU e MARIO MARRAS sono nati a TRESNURAGHES sono cittadini italiani dalla nascita, e allora cosa si va a raccontare la storia della doppia cittadinanza? Anche gli altri hanno la cittadinanza italiana, l'abbiamo provato con certificazione, ma che si venga a discutere qui nel Processo RIVEROS e altri della cittadinanza italiana di MARTINO MASTINU e di MARIO MARRAS, non ha senso, sono nati in ITALIA, hanno sempre avuto dall'origine la cittadinanza italiana. Ultimi punti, si dice: "ma l'archiviazione è il termine dei procedimenti, l'archiviazione..."... e lo si dice con l'autorità cattedratica, per fino uno studente sarebbe bocciato se non lo sapesse, non è esatto, non è completo, l'archiviazione è il termine di procedimenti quanto alla prova, per cui in qualunque momento si aggiungano le prove ed è documentato in atti che per quello i processi sono andati avanti, l'archiviazione è un termine interlocutorio, perché allo stato degli atti non sono sufficienti le prove e questo si è esattamente verificato. Ma dice infine la richiesta di archiviazione... la richiesta del Ministro originaria, cioè quella in data 15 gennaio '83 era generica, ma le richieste e Ve lo ha spiegato bene l'Avvocato dello Stato, non possono che essere generiche, non sono al termine delle indagini, sono all'inizio delle indagini, danno l'avvio alle indagini, senza richiesta uno non può nemmeno verificare le accuse, ma nemmeno prenderle in considerazione. E quindi le richieste con le specificazioni che bene Vi ha detto l'Avvocato dello Stato di tempo, di luogo e di fatti non possono che essere generiche. Ma si è parlato dell'art. 11 e si è fatto un gran pasticcio, scusate, una involontaria confusione tra l'articolo 11 e l'art. 8, ebbene l'art. 11 riguarda esclusivamente VIDELA, MASSERA e AGOSTI che erano stati da noi denunziati, intendiamo bene, per fatti diversi da quelli per cui sono stati condannati, cioè per omicidi diversi per sequestri diversi, si è ritenuto ugualmente... si è ritenuto ugualmente di non andare avanti e questo dimostra l'estremo scrupolo del Giudice Istruttore del G.I.P., l'estremo scrupolo, noi abbiamo denunciato qualcosa come novanta casi di assassinati, Voi ne ritrovate sette, non si è inteso procedere contro MASSERA, VIDELA e AGOSTI per omicidi e per sequestri diversi da quelli per cui erano stati giudicati, questo processo è stato fatto con un estremo scrupolo, certo simpatia per altri casi analoghi, solidarietà per quello che ha fatto un Giudice spagnolo che è sulla bocca di tutti, nell'intento di principi di giustizia internazionale contro il genocidi

o, contro le torture, ma noi siamo qui per difendere la vita e la morte di cittadini italiani, per fatti ben più specifici che aspettano giustizia, grazie.

PRESIDENTE: brevemente cerchiamo di non ripetere...

AVV. CAMPUS: brevissimo.

PRESIDENTE: quanto si è già detto.

AVV. CAMPUS: Signor Presidente brevissimo, Avvocato Campus per la Regione SARDEGNA interviente, mi associa alle approfondite e ampie argomentazioni svolte dal P.M. e dalle Parti Civili e chiedo che appunto le eccezioni vengano dichiarate infondate e respinte, grazie.

PRESIDENTE: nessun altro? Prego!

AVV. VIDILI: per l'interveniente provincia di ORISTANO concludo così come ha concluso l'altro collega rappresentante della regione sarda oppure Difensore della regione sarda, se servisse solamente una piccola precisazione, così in base alle argomentazioni trattate dal Difensore, non voglio attirarvi non oltre i due minuti. Cioè stato sostenuto le sue argomentazioni che in questo caso non si tratterebbe di un cittadino italiano, che escluderebbe quindi l'applicazione dell'art. 8 in quanto in realtà, specialmente queste, riguarderebbe il MASTINU, lui svolgeva attività sindacale ed è per questa sua attività che è stato trucidato in ARGENTINA, allora mi preme solamente dire che già, come è stato detto dall'Avvocato dello Stato e il Signor Pubblico Ministero e gli altri che mi hanno preceduto, qui non si tratta solamente dell'abolizione del diritto all'esercizio di un'attività sindacale, non si sta giudicando per la violazione di un diritto ben più importante di quello, anche se... anche quello non è di secondo piano, ma del diritto alla vita, del diritto alla libertà personale, con il sequestro di persona e pertanto l'art. 8 è pienamente applicabile e quindi non si... non c'è luogo per dire si può applicare l'art. 11 e allora c'è tutto il problema dell'archiviazione degli atti eccetera, ma non è applicabile l'art. 8, per il resto concludo esattamente come hanno concluso gli altri colleghi che mi hanno preceduto, grazie.

PRESIDENTE: non c'è nessun altro mi pare. Dunque, il Pubblico Ministero è in grado di produrci...

P.M.: sì.

PRESIDENTE: ...tutti questi documenti?

P.M.: produco gli atti di cui ho parlato prima.

PRESIDENTE: cioè la richiesta...

P.M.: si tratta...

PRESIDENTE: ...dell'83 del Ministro di Grazia e Giustizia...

P.M.: ma quella dovrebbe essere nel fascicolo Presidente in originale.

PRESIDENTE: non mi pare che ci sia comunque va be' lo verificheremo. Ma non so se c'era poi una... mi pare di ricordare anche una nota del Procuratore della Repubblica...

P.M.: sì.

PRESIDENTE: ...dell'epoca.

P.M.: io produco una nota del'Ufficio Istruzione di ROMA datata dicembre '88 e indirizzata al Ministro della Giustizia, con cui si chiede un pronunciamento per l'eventuale richiesta ai sensi dell'art. 11 capoverso codice penale.

PRESIDENTE: sì, ma in precedenza c'è...

P.M.: nei confronti...

PRESIDENTE: prima della richiesta dell'83 che abbiamo, in questa richiesta si riferimento ad una nota del Procuratore della Repubblica di ROMA, in data 15 gennaio '83...

P.M.: sostanzialmente è la richiesta che l'Autorità Giudiziaria rivolge al Ministro di formulare o meno... questa per la verità non...

PRESIDENTE: sì, ma per capire a cosa si riferisce, cioè a quali fatti si riferisce, per avere maggiore specificità della... siccome si fa...

P.M.: temo di non averla qui Presidente.

PRESIDENTE: va bene...

P.M.: perché ho portato solo...

PRESIDENTE: ...quello che può produrci, quindi anche i provvedimenti di archiviazione e di...

P.M.: sì, il decreto di archiviazione del 10 febbraio...

PRESIDENTE: e i provvedimenti del G.I.P....

P.M.: ...del '92...

PRESIDENTE: del Giudice Istruttore...

P.M.: e il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini in pari data.

PRESIDENTE: va bene.

P.M.: poi la nota dell'8 agosto '96 dell'allora Ministro della Giustizia, Professor FLIC di cui si è parlato e poi le leggi di obbedienza dovuta del punto final tradotta in italiano, ci sono sia in originale che... tradotte in italiano allego anche il decreto di nomina della traduttrice.

PRESIDENTE: va bene.

AVV. FERRI: chiedo scusa Presidente, in sostituzione temporanea dell'Avvocato Melandri, sono l'Avvocato Ferri, volevamo produrre anche la richiesta di archiviazione, diciamo l'ultima richiesta di archiviazione che è quella del ' 95, a cui ha fatto riferimento sia l'Avvocato Aricò che l'Avvocato Melandri nel corso della sua eccezione e anche l'Ordinanza del G.I.P. con la quale avanza la richiesta al Pubblico Ministero di avanzare a sua volta la richiesta al Ministro FLIC che poi ha risposto con la nota.

PRESIDENTE: va bene.

AVV. FERRI: grazie.

PRESIDENTE: acquisiamo questi...

AVV.DE FIGUE.: Presidente, scusi.

PRESIDENTE: sì.

AVV.DE FIGUE.: siccome ho sentito che chiedeva la richiesta del 21 gennaio '83, io ricordo...

PRESIDENTE: no, no, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo...

AVV.DE FIGUE.: ah, ecco.

PRESIDENTE: no, chiedevo la nota alla quale fa riferimento questa richiesta, c'è la nota della Procura che però pare che non ci sia. Dunque, la Corte ritiene di doversi riservare sulla decisione su queste questioni per avere la possibilità di esaminare questa documentazione e di studiare meglio le questioni data la loro delicatezza. Quindi potremmo fare un rinvio non lungo per sciogliere questa riserva e alla prossima udienza, qualora le eccezioni venissero respinte, potremmo procedere senz'altro all'esposizione introduttiva e all'ammissione delle prove. Come data potremmo proporre il primo aprile, no il primo aprile il 3 aprile scusate, se non ci sono problemi.

VOCI: (in sottofondo inerenti il rinvio).

PRESIDENTE: dovete cercare di venire incontro, perché essendo in troppi Difensori non è facile contemperare tutte le esigenze, quindi cerchiamo di... per i Difensori magari di farsi sostituire in quelle occasione, si tratta di una udienza che servirà per l'ammissione delle prove insomma, non è... sempre che si riescano a superare queste questioni. Quindi va bene il 30 marzo, quindi rinviamo al 30 marzo. L'Udienza è tolta!


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